Il collegato ambientale alla Legge di stabilità 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015), reca disposizioni in materia di difesa del suolo (articoli 51-57) e di risorse idriche (articoli 58-65).
L’articolo 51 provvede alla riorganizzazione dei distretti idrografici, apportando modifiche al Codice dell’ambiente (D.Lgs. n.152/206). Viene introdotta la definizione di “AUTORITÁ DI BACINO DISTRETTUALE” quale “ente pubblico non economico che opera in conformità con gli obiettivi previsti ed informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità”.
Il territorio nazionale viene suddiviso in sette DISTRETTI IDROGRAFICI, ognuno dei quali comprende i relativi bacini.
L’articolo 52 reca disposizioni per la demolizione o rimozione da parte dei comuni di opere ed impianti abusivi nelle aree classificate a rischio idrogeologico sulla base di un elenco del Ministero Ambiente.
L’articolo 54 modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001) al fine di richiamare la normativa, gli interessi ed i vincoli collegati alla tutela dell’assetto idrogeologico, disponendo altresì la non applicabilità del silenzio assenso agli atti e procedimenti riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico.
L’articolo 58 prevede la istituzione dal 2016 di un FONDO DI GARANZIA finalizzato al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, indicata separatamente in bolletta.
L’articolo 59 disciplina i CONTRATTI DI FIUME i quali concorrono alla definizione ed attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino idrografico.
Negli articoli 60 e 61 vengono previste norme in favore degli utenti domestici del servizio idrico in condizioni economiche e sociali disagiate e direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, al fine di salvaguardare la copertura dei costi.
L’articolo 62 dispone che il sovraccanone dovuto dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM) debba essere determinato nella stessa misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica con decorrenza dal primo gennaio 2015.
Vengono fatte salve dall’articolo 63 le competenze della Regione Val d’Aosta in materia di servizio idrico.
Con l’articolo 65 le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari vengono assimilate alle domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura.
Rilevante, infine, la disposizione dell’articolo 74, in materia di esproprio dei beni gravati da uso civico, che potrà essere deciso solo dopo ce sia stato pronunciato il mutamento della destinazione d’uso, salvo il caso in cui l’opera pubblica sia compatibile con l’esercizio dell’uso pubblico.
Va ricordato che l’entrata in vigore della Legge decorre dal 7 febbraio 2016.