La normativa del disegno di legge delega sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni
Il disegno di legge n. 1678-B (Delega al Governo per l’attuazione delle direttive europee del 26 febbraio 2014 in materia di contratti ed appalti pubblici) è stato approvato in via definitiva dall’Assemblea del Senato, in seconda lettura, nella seduta del 14 gennaio 2016 ed è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Relatore di maggioranza, sen. Stefano Esposito, nel corso dell’esame in Aula, ha richiamato l’attenzione sul lavoro svolto dalle Camere e sulle più importanti modifiche apportate al testo originario, tra le quali:
la previsione che il nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici, destinato a sostituire il D.Lgs. n.163/2006, sia adottato mediante il decreto di riordino, con esplicito riferimento al coordinamento con le disposizioni in campo ambientale, paesaggistico, dei beni culturali;
l’inserimento di una norma che assicura l’accessibilità alle gare delle persone disabili;
l’ispirazione della disciplina per i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie a principi di massima semplificazione;
completato l’elenco delle materie escluse dall’ambito di applicazione delle direttive europee;
la previsione di sanzioni per il caso di omessa o tardiva denuncia all’ANAC delle richieste estorsive o corruttive;
la estensione e puntualizzazione dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale per la partecipazione alle gare;
la previsione della pubblicità delle gare on line, con esclusione dell’obbligo delle informazioni cartacee;
la revisione dei criteri per le procedure utilizzabili dalla CONSIP, con richiamo alle reti di committenza e di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
la modifica della disciplina per i Comuni non capoluogo di Provincia in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, con l’obbligo dell’attuazione a livello di Unione dei Comuni, ove esistenti, ovvero tramite altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente e non più a livello subprovinciale, fatta salva anche la suddivisione in lotti degli affidamenti;
la previsione di sanzioni a carico delle stazioni appaltanti che omettano o tardino di comunicare all’ANAC le variazioni in corso d’opera;
la precisazione del criterio per la individuazione dell’offerta più vantaggiosa e dell’anomalia delle offerte;
per gli appalti pubblici e le concessioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’obbligo della presenza di almeno cinque offerte di operatori economici, ove esistenti;
la previsione di specifiche tecniche che garantiscano parità di accesso e piena attuazione del principio della concorrenza;
l’inserimento di criteri diretti ad agevolare la risoluzione delle controversie, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali e la presenza di forme semplificate per le misure cautelari e per lo svolgimento del rito abbreviato da parte del giudice amministrativo;
in materia di affidamenti diretti in house tra enti del settore pubblico, l’obbligo di pubblicità di tutti gli atti connessi, assicurando sempre la valutazione sulla congruità economica delle offerte con riguardo al valore ed all’oggetto della prestazione;
in materia di concessioni nel settore idrico, il richiamo al rispetto del referendum del 2011
per le concessioni di lavori e servizi pubblici, di rilievo il superamento delle disposizioni della Legge n. 443/2001, c.d.”legge obiettivo”.