Il comma 597 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2016 reca modifiche all’articolo 201 del Codice della strada (D.Lgs n.285/1992) ampliando i casi nei quali sia possibile procedere alla notifica dei verbali ai trasgressori senza necessità della contestazione immediata.
Si tratta in particolare della rilevazione delle infrazioni mediante appositi dispositivi od apparecchiature e riguardanti la mancata revisione di cui all’art. 80 del Codice della Strada, il mancato rispetto del peso a pieno carico dei veicoli di cui all’art. 167 e l’obbligo di assicurazione r.c. di cui all’art. 193.
Come è noto, l’articolo 201 dispone al comma 1 la notifica dei verbali entro il termine di novanta giorni quando non sia stata possibile la contestazione immediata al trasgressore.
Il comma 1 bis dello stesso articolo elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione immediata e nella lettera g-bis) figurano le violazioni rilevate per mezzo di apparecchiature elettroniche, con l’aggiunta ora delle infrazioni riguardanti, appunto, la mancata revisione, il sovraccarico e la mancata assicurazione.
Si rammenta che le altre situazioni contemplate nel comma 1 bis per le quali non sussiste la necessità della contestazione immediata riguardano:
a) Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità:
b) Attraversamento di un incrocio con semaforo a luce rossa;
c) Sorpasso vietato;
d) Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) Accertamento della violazione con apposite apparecchiature gestite dagli organi di Polizia stradale che consentono di determinare l’illecito anche in tempi successivi;
f) Accertamento con i dispositivi disciplinati dall’art, 4 del D.L. n.121/2003 collocati sulle autostrade e sulle strade extraurbane od in altre strade individuate con apposito decreto;
g) Rilevazione degli accessi dei veicoli nei Centri Storici interdetti (ZTL) ;
g bis) Infrazioni rilevate con apparecchiature e dispositivi speciali relative agli articoli 141, 143, 146, 170, 171, 213 e 214, oltre quelle indicate sopra che sono state inserite dal comma 597 della Legge di stabilità.
Decreto Legislativo N. 285/1992 – Codice Della Strada – Articolo 201