La Commissione Bilancio della Camera ha esaurito l’esame del disegno di Legge di Stabilità 2016 (Atto camera 3444) che, per la prima volta, supera il Patto di Stabilità Interno sostituendolo, a partire dall’esercizio 2016, con un saldo non negativo tra entrate e spese finali basato sulla competenza (al netto delle voci inerenti l’accensione o il rimborso di prestiti) senza considerare la cassa e le partite correnti.
Gli enti sottoposti a tale regola saranno quelli individuati nella Legge 243/2012 e cioè le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, e le regioni e province autonome. Resteranno fermi, invece, gli adempimenti degli enti locali al monitoraggio e alla certificazione del Patto di Stabilità Interno 2015.
I titoli di bilancio in entrata e in uscita da considerare per il saldo, in base alla nuova contabilità armonizzata degli enti locali (D.L. 118/2011), saranno, per quanto concerne le entrate, quelle correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; quelle extratributarie; quelle in conto capitale e quelle da riduzione di attività finanziaria. Tra le entrate debbono altresì essere considerati i trasferimenti correnti. Per quanto riguarda invece le voci di uscita dovranno individuarsi le spese correnti, le spese in conto capitale e le spese per incremento di attività finanziarie.
A tali somme dovrà aggiungersi, in entrata e in uscita, il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente, già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Deve sicuramente osservarsi come una manovra che superi l’impostazione del patto di stabilità e lo sostituisca con il saldo di competenza sia una novità di eccezionale rilievo. Per la prima volta, pur aprendosi interrogativi relativamente ai criteri e alle modalità di impiego dell’avanzo di gestione, anche per i comuni varrà infatti il principio di bilancio, che regola i principi contabili di ogni società o ente, in base al quale la somma delle entrate e delle uscite debba essere pari a zero.
Va peraltro rilevato che il nuovo assetto del patto è riferito più alla parte finanziaria e meno alla parte tributaria, non dimenticando che negli ultimi anni i comuni, considerando i tagli subiti, hanno assicurato un contributo al risanamento della finanza pubblica maggiore di quanto non sia stato il loro effettivo peso in termini di bilancio.
Con l’entrata in vigore dei nuovi saldi di bilancio previsti dalla Legge n.243/2012 che, come accennato, permettono un positivo ampliamento delle capacità di spesa comunali, si ripropone l’esigenza di assortire il processo di risanamento della finanza pubblica con l’autonomia finanziaria dei comuni. Non vanno dimenticati infatti i vincoli che la manovra introduce alle scelte tributarie delle amministrazioni territoriali a causa del previsto blocco, limitatamente al 2016, del potere di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuite.
Le nuove regole nel 2016 dovrebbero comunque consentire, ai comuni dotati di risorse finanziarie, di poterle impiegare per investimenti pari a circa un miliardo e, a condizione che i comuni abbiano in cassa le risorse finanziarie per sostenere la spesa, di vedersi sbloccare il pagamento di investimenti già effettuati.
In collaborazione con Finanza e Territorio