È insorta la questione circa l’assoggettabilità o meno ad ici dei Consorzi di bonifica per i beni demaniali di cui essi dispongono per l’espletamento delle attività istituzionali.
La CTP di Vercelli respingeva il ricorso avverso l’ACCERTAMENTO ICI del Comune di Saluggia per le annualità 2004/2007 proposto dal Consorzio Coutenza Canale Cavour il quale sosteneva di essere semplice assegnatario di opere pubbliche di bonifica e gli immobili essere di pertinenza dei canali di irrigazione. La CTR del Piemonte accoglieva l’appello ritenendo doversi configurare nel caso in esame un semplice rapporto di detenzione in capo al Consorzio e non la titolarità di un diritto reale di godimento degli immobili.
Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 3 del decr. legisl. n. 504 del 1992 e la carenza di motivazione avendo la sentenza impugnata negato la qualità di possessore e di titolare di un diritto reale in capo al Consorzio.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22482/2017, ha ricordato che la questione della imponibilità dei Consorzi di bonifica ai fini ici è sttata risolta e ribadita da precedenti pronunce le quali hanno affermato il principio secondo cui: in tema di ici, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all’imposta, ai sensi dell’art. 3 del decr. legisl. n. 504/1995, trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi ma da questi posseduti in quanto a loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica.
Ha poi rilevato che il rapporto tra consorzi di bonifica e beni del demanio loro affidati è da inquadrare nello schema delle concessioni a titolo gratuito, il cui possesso è nel titolo, suffragato dalla natura dei contributi obbligatori esigibili come oneri reali sui fondi dei contribuenti, e l’assoggettamento ad ici scaturisce dal dettato dell’art. 18 della L.n.388/2000 (Legge finanziaria per il 2001) che ha modificato l’art. 3 del decr. legisl. n. 504/1992 disponendo che nel caso di aree demaniali in concessione soggetto passivo dell’imposta è il concessionario.
Per tali motivi, la Corte ha accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Piemonte in diversa composizione.