L’ordinanza della Cassazione Civile, sez. VI – n. 24577/2015, pubblicata il 2/12/2015, riguarda il ricorso proposto in merito ad alcune cartelle, notificate il 4/11/2010, con le quali un comune pretendeva il pagamento della TARSU relativa agli anni 2004-2005 in relazione ad un immobile che il contribuente assumeva di non avere più nella propria disponibilità fin dal 5/4/2002, come da comunicazione inviata al comune in data 21/1/2010.
La Corte ha richiamato la pronuncia del 29/5/2013 (sentenza Cassazione Civile, sez. V – n. 13296/2013) con la quale è stato interpretato il combinato disposto degli articoli 64, 70 e 75 del D.Lgs. n. 507/1993 (riferibili al periodo precedente alla sopravvenuta abrogazione del predetto art. 75 per effetto dell’art. 1 della L. n.296/2006) nel senso che pur in caso di omissione della denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile nell’anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma del D.Lgs. n.507/1993); b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto nuovo occupante o detentore subentrato a seguito di denuncia o di iscrizione d’ufficio.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, essendo la notifica del ruolo avvenuta in data successiva di oltre sei mesi a quella in cui il contribuente ha comunicato al Comune la mancata disponibilità dell’immobile, la Cassazione ha rinviato alla CTR il ricorso per l’adeguamento al suddetto principio.
Testo integrale dell’ordinanza (fonte: Ced Cassazione)