Dallo scorso 1° dicembre 2015 ha preso avvio il processo telematico tributario che, nelle intenzioni del Governo, è finalizzato a semplificare i rapporti tra fisco e contribuente attraverso la gestione del contenzioso più semplice, più veloce e meno costosa.
Nella prima fase di attuazione del provvedimento normativo disciplinante la materia (D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito, con modifiche, nella L. 15/7/2011 n. 111) il nuovo processo ha interessato in questa prima fase solo le regioni di Umbria e Toscana ma, successivamente, si estenderà entro il dicembre 2017, alle restanti regioni italiane.
Le specifiche tecniche riguardanti la disciplina dell’impiego degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario sono state definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4/8/2015 (G. Uff. n.184 del 10/8/2015) .
Il decreto regolamenta sia la registrazione e l’accesso al Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) sia le modalità di notifica e di trasmissione delle comunicazioni, le procedure di costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, il deposito degli atti, il versamento del contributo unificato, la formazione e la consultazione del fascicolo informatico.
Per l’accesso e l’utilizzo delle procedure telematiche necessita disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma elettronica qualificata o di firma digitale valida.
Il possesso di casella PEC non costituisce. peraltro, novità assoluta in quanto, attualmente, nello svolgimento delle procedure di contenzioso tradizionali è fatto obbligo al ricorrente di citare nel ricorso l’indirizzo di posta certificata pena l’assolvimento del contributo unificato dovuto in misura doppia.
Per l’abilitazione al sistema è necessario collegarsi al sito della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it) composto da un’area pubblica nella quale è possibile trarre informazioni ed istruzioni per l’utilizzo dei servizi informatici e di un’area riservata, accessibile previa registrazione, alla quale trasmettere ogni documentazione riferita al contenzioso.
Una volta effettuata la prevista registrazione, al sistema possono accedere, previa autenticazione, tutte le parti del processo tributario e cioè i giudici tributari, le parti ricorrenti, quelle resistenti, i procuratori e i difensori incaricati.
Conclusa con successo la registrazione , ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente sia presso le Commissioni provinciali tributarie sia presso quelle regionali, sarà possibile l’inoltro di atti e documenti digitali riferiti al processo, tutti redatti in formato pdf e muniti della sottoscrizione digitale.
Potranno, pertanto, essere trasmessi : il ricorso, la ricevuta di posta elettronica certificata (pec), attestante l’avvenuta notifica della impugnativa alla controparte, la procura alle liti eventualmente rilasciata dal ricorrente, ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della opposizione nonché l’attestato di avvenuto pagamento del contributo unificato.
L’incarico al procuratore speciale potrà essere assegnato dal ricorrente anche su supporto cartaceo ma in tal caso dovrà essere trasmessa la copia per immagini della stessa su supporto informatico, come copia conforme all’originale ex D.Lgs. n.82/2005, con autentica a mezzo firma digitale del procuratore.
La documentazione prodotta sarà sottoposta, da parte del Sistema informativo della giustizia tributaria, al controllo anti virus ed a quello di validità della firma digitale; successivamente, nel caso di esito favorevole di tali controlli, il Sigit provvederà alla iscrizione del ricorso nel Servizio generale, assegnandogli un numero di ruolo che sarà comunicato al ricorrente o al suo procuratore speciale sul sito di posta certificata.
Allo scopo di rendere agevole la notifica dei ricorsi proposti, con recente nota del 18/11/2015 , il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato la necessità che tutti gli enti impositori sia centrali che locali pubblichino sul loro sito istituzionale l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicata al contezioso tributario.
Ai fini della costituzione in giudizio della parte resistente necessita che il soggetto abilitato alla trattazione del gravame inserisca nel sistema informativo il numero di iscrizione a ruolo della controversia e ove questo non sia disponibile mediante l’inserimento a sistema dei dati identificativi della stessa.
Acquisite tutte le informazioni in esito alla predetta procedura, la parte resistente potrà trasmettere gli atti e i documenti a supporto delle controdeduzioni proposte rispettando le medesime procedure previste in capo alla parte attrice.
Il Sigit provvederà, anche in questo caso, ad esperire i controlli di rito circa la regolarità di trasmissione delle documentazioni prodotte e renderà noto l’esito sia nell’area riservata che all’indirizzo di pec della parte ricorrente ai fini della avvenuta costituzione in giudizio.