La Commissione Tributaria Regionale di Roma “passa la palla” alla Consulta.
Suscita particolare interesse la recente ordinanza n. 1471/16 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione 11, depositata il 16/12/2016, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 in materia di classamento catastale delle unità immobiliari.
Con tale ordinanza il Giudice tributario di secondo grado, esaminato il quadro generale della legislazione vigente e delle norme esistenti programmatorie di una generale revisione del catasto, ha affermato che il classamento:
“era, è e resta un’operazione che interessa necessariamente una singola unità immobiliare – non per nulla ciò si potrebbe desumere anche dal tono letterale della definizione – e non si comprende come possa adattarsi al sistema la previsione di una revisione parziale del classamento di intere microzone a causa di scostamenti tra valori di mercato e valori catastali”.
Il medesimo giudice d’appello ha altresì osservato che, a fronte di oggettivi scostamenti tra valori catastali e valori di mercato (presupposto, questo, invocato dall’Agenzia del territorio a giustificazione dell’intervenuto riclassamento operato ai sensi del comma 335 cit. all’interno delle cd. microzone comunali) e non potendo un eventuale aumento di valore mutare l’identità stessa dell’unità immobiliare venutasi a rivalutare nel tempo,
“…resta la strada maestra definita dalla legislazione vigente, in particolare dal d.p.r. numero 1149 del 1949, il quale, con l’articolo 14, definisce il ruolo della tariffa per esprimere la rendita catastale per unità da computarsi secondo le norme contenute nel regolamento determinate con riferimento ai prezzi medi correnti e ciò per ciascuna classe cui appartengono le singole unità immobiliari”.
Mentre, per altro verso, la previsione di legge utile per superare tutte quelle sperequazioni createsi con gli interventi edilizi succedutisi nel tempo sui singoli immobili (tramite opere di risanamento e/o ristrutturazione) è quella appositamente prevista dal comma 336 della stessa legge n. 311 del 2004.
Ciò premesso, la Commissione Tributaria Regionale ha posto in dubbio la legittimità costituzionale del citato comma 335 in relazione all’articolo 53 della Costituzione
“poiché un accatastamento di una serie di edifici collegato ai soli valori di mercato di zona e senza modificazioni nella realtà si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la capacità contributiva dei singoli”, in relazione all’articolo 3 della Costituzione “perché il singolo contribuente si troverebbe irrazionalmente esposto a rivalutazione del proprio bene in relazione alla significativa rivalutazione di beni altrui sol perché situato in una microzona oggetto di attenzione da parte del Comune, con disparità di trattamento rispetto ad altre microzone pur significativamente da rivalutare ma non oggetto di richiesta da parte del Comune medesimo all’Agenzia del territorio”, ed in relazione all’articolo 97 della Costituzione “in quanto la rivalutazione “massiva” non assicura nè il buon andamento nè l’imparzialità dell’amministrazione colpendo indiscriminatamente tutte le unità immobiliari di una determinata zona senza alcuna verifica concreta del singolo bene (non essendo necessario il sopralluogo, Cass. 21176 del 2016; Cass. n. 21923 del 2012)”.
Non resta dunque che attendere la decisione sul punto della Corte Costituzionale.