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Canone Unico Patrimoniale: perimetro oggettivo e ambito applicativo

Sul punto la giurisprudenza consolidata in materia
giornale dei comuni

Un comune ha posto alla redazione di Anci Risponde un puntuale quesito in materia di Canone Unico Patrimoniale (CUP), nel dettaglio è richiesto se ai fini del versamento del Canone Unico Patrimoniale per occupazione permanente, cosi come previsto dalle legge 160/2019  è soggetta a tassazione una vetrina di attività commerciale insistente su suolo pubblico comunale per m.1,20 x 0,30 e cioè per una superficie inferiore al metro quadro.

Rispondendo al quesito gli esperti di Anci Risponde hanno fatto rilevare, in premessa, che il presupposto del CUP è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (art. 1, comma 819, lett. b), legge 160/2019).

Sulla questione specifica posta viene altresì specificato che per quanto attiene ai mezzi pubblicitari sulle vetrine, l’art. 1, comma 833, lett. q), legge 160/2019, dispone l’esenzione per i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

A sostegno della suddetto assunto, la redazione di Anci Risponde segnala due importanti sentenze nell’ambito di quella che è la giurisprudenza consolidata in materia:

Corte di Cassazione, sentenza n. 1360 del 18 gennaio 2019, in cui è sostenuto che le vetrofanie dei supermercati rappresentanti i prodotti venduti siano assoggettabili (conformi, anche Cass. nn. 21043/2020, 17852/2004, 15449/2010). Ad avviso, della Corte, occorre distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso scrutinato dalla Corte, si trattava, di grandi fotografie che coprivano l’intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentavano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9895 del 19 aprile 2017, n. 9895, in cui è affermata l’assoggettabilità degli avvisi di vendita posti sulle vetrine delle agenzie immobiliari (conforme, anche, Cassazione 16 ottobre 2014, n. 21966). Alla stessa conclusione si perviene anche per gli avvisi posti sulle vetrine delle agenzie di viaggio.

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