E’ ammissibile la firma a distanza dei contratti d’appalto a seguito di gara, sebbene il ricorso alla videoconferenza non sia una modalità riconosciuta. Questa la posizione assunta dagli esperti di Anci Risponde, sulla base di un’attenta disamina della normativa e della giurisprudenza vigenti. In primo luogo, infatti, gli esperti hanno riepilogato quanto indicato dal Codice del Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). L’art. 32, comma 14 del Codice dispone che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Dello stesso tenore – ricordano gli esperti – la Cassazione civile, Sez. III, del 17 giugno 2016, n. 12540 “In caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell’unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell’altro. I contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta “ad substantiam” e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi”.
E’ evidente, di conseguenza – concludono gli esperti di Anci Risponde – che solo per la stipula in forma pubblico amministrativa rimane l’obbligo della contestualità (fisica e temporale) dei soggetti sottoscrittori mentre nello scambio di corrispondenza secondo gli usi (da sempre pacifico) e anche per la scrittura privata non sussiste un obbligo di compresenza o contestualità delle sottoscrizioni potendosi utilizzare strumenti elettronici (firma digitale e posta elettronica certificata) nel rispetto delle vigenti regole tecniche.