L’Imposta Comunale sulla Pubblicità è un’entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
Ai sensi del citato decreto, è soggetta al pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
L’attuale disciplina della pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni è contenuta nell’art. 14 del D.Lgs n. 507 del 1993.
Il disposto dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 è dettato per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente. lampeggiante o similare. L’applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4, dell’art. 14, presuppone invece l’uso di strumentazioni quali diapositive proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
I presupposti per la tassazione ricorrono qualora sussistano i presupposti impositivi in merito alla ubicazione, alla dimensione e all’oggetto dei messaggi ai sensi dell’articolo 12 comma 1 che disciplina ogni altra tipologia di forma pubblicitaria non espressamente individuata nel D.Lgs 507/1993. Per la pubblicità realizzata mediante un sistema telematico di monitor, vedasi la risoluzione ministeriale n. 53 dell’8 giugno 1998; tale risoluzione ha infatti precisato che per tale pubblicità deve aversi riferimento all’imposta calcolata ad anno solare commisurata alla superficie impositiva di ciascun mezzo indipendentemente dal numero dei messaggi ai sensi del citato art. 12 comma 1. Tale modalità di tassazione è basata anche sul fatto che assoggettare tali esposizioni ad una tariffa giornaliera piuttosto che annuale avrebbe prodotto un sistema impositivo iniquo ed esageratamente oneroso. Per quanto riguarda la medesima tipologia di impianti dotati di sistema “touch” invece, si dubita che gli stessi possano essere soggetti al pagamento del tributo in quando la visibilità dei messaggi è subordinata al contatto che l’utente deve volontariamente attivare, in assenza del quale non si avrebbe la possibilità di percepire alcuna forma di reclamizzazione. Si ritiene infatti che per tale forma non sussistano i presupposti per l’imposizione del tributo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 507/1993.