Con la pronuncia 742/2021 i giudici del Tribunale amministrativo per la Lombardia hanno ribadito che ai fini dell’affidamento in house l’Amministrazione deve dimostrare la reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, con un onere motivazionale rafforzato
Il c. 2 dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, spiegano i giudici amministrativi meneghini, prevede che “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
Nell’applicare tale norma, l’Amministrazione deve dimostrare la reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, con un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta, sul piano dell’efficienza amministrativa, e del razionale impiego delle risorse pubbliche, al fine di impedire una riduzione della concorrenza, in danno delle imprese e dei cittadini.
Pertanto, secondo i giudici della sezione di Milano, nel caso in sentenza, non sussiste la violazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto nella Relazione, il Comune ha provveduto ad una valutazione della solidità economico finanziaria della società in house, incentrata direttamente sui suoi bilanci, sino all’ultimo approvato disponibile, sulle stime patrimoniali periziate, e sul raffronto tra il corrispettivo dalla stessa indicato ed i costi del medesimo servizio sul mercato alla data della redazione della Relazione, quantificando il risparmio complessivo per il Comune, in caso di gestione mediante il modello in house, dimostrando così l’esistenza di un “fallimento del mercato rilevante” e indicando gli specifici benefici per la collettività che deriverebbero dalla gestione dei servizi mediante affidamento in house.