Uno Stato membro non può autorizzare un metodo di cattura di uccelli comportante delle catture accessorie idonee ad arrecare danni non trascurabili alle specie interessate. Il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli, come quello della caccia mediante l’impiego di vischio, non è sufficiente, di per sè, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente non possa sostituirsi a detto metodo. Lo ha stabilito con sentenza la Corte di giustizia dell’Unione europea, pronunciandosi su un caso francese. Le associazioni francesi Association One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato francese la legislazione francese che consente l’impiego del vischio per la cattura di tordi e merli neri. Il vischio non solo sarebbe un dispositivo di cattura crudele, ma porterebbe all’irragionevole cattura di altri uccelli. Il Consiglio di Stato francese ha chiesto alla Corte di sapere se la caccia con l’impiego di vischio alle condizioni previste dalla legislazione francese sia compatibile con la direttiva ‘Uccelli’.