Secondo la terza sezione del Tar Sicilia (sentenza 471/2021) la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali non costituisce un inutile aggravio procedimentale, giacché la stessa rappresenta la garanzia per la stazione appaltante di avere ottemperato agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi del 50° Considerando e dell’art. 13, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679.
In altre parole, chiariscono i giudici amministrativi siciliani, la sottoscrizione del modulo da parte del concorrente costituisce un necessario adempimento procedimentale che consente alla stazione appaltante di dimostrare cartolarmente, senza possibilità di contestazione successiva, di avere ottemperato alle previsioni di adeguata informazione dell’interessato discendenti dalla normativa comunitaria.