Per far rimuovere dal web un articolo di un defunto occorre che ci sia un effettivo interesse da tutelare e non vi siano ragioni rilevanti che entrino in conflitto con la rimozione dello scritto. È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha ritenuto infondata la richiesta, avanzata dal figlio, di rimuovere da un sito web e poi da Google, un articolo pubblicato a suo tempo dal padre, poi defunto. Mentre Google aveva deindicizzato subito l’url dell’articolo, il sito si era opposto e l’uomo aveva proposto reclamo al Garante chiedendo la cancellazione dell’articolo, ritenendo che il contenuto dello scritto fosse pregiudizievole per la reputazione propria e di altri componenti della famiglia.
Il reclamante aveva dichiarato di agire anche nell’interesse del defunto, sostenendo che lo scritto in questione sarebbe stato redatto dal padre in un’epoca nella quale la malattia ne aveva già compromesso le facoltà mentali.
Nella sua decisione sul reclamo, il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione avanzata al sito, non essendo emersi elementi tali da dimostrare la volontà del defunto di disconoscere il contenuto dello scritto e reputando invece necessario salvaguardarne la conservazione, quale testimonianza storica della sua vita ed espressione del suo libero pensiero.
L’Autorità, tuttavia, essendo trascorsi sedici anni dalla pubblicazione originaria dell’articolo e sei anni dalla morte dell’autore, ha ordinato al gestore del sito web di non rendere reperibile l’articolo tramite motori di ricerca esterni, per contemperare l’esigenza di conservazione dello scritto con l’interesse dei familiari in esso menzionati.