Dalla tenuta di atti e registri di stato civile e anagrafi all’attività di soggetti pubblici (concessionari compresi) per l’applicazione di norme tributarie e doganali, fino al trattamento effettuato “per scopi storici” a favore di archivi di Stato o privati dichiarati di rilevante interesse storico. Sono queste alcune delle materie in cui il trattamento di “particolari dati personali” è sempre consentito per “finalità… di pubblico interesse rilevante”, secondo quanto prevede la bozza del dlgs sulla privacy, approvato in via preliminare nell’ultimo Cdm in attuazione dell’art.13 della legge europea 2016-2017 per l’adeguamento della normativa italiana al regolamento Ue 679 del 2016. Ma non finisce qui. Tra gli altri ambiti in cui il pubblico interesse rilevante è ammesso, per cui il trattamento dei dati è consentito, figurano:
-l’accesso civico e documentale;
-i rapporti di lavoro;
-l’istruzione scolastica, professionale e universitaria;
-lo stato di salute di medici e infermieri;
-i compiti del Ssn;
-l’obiezione di coscienza;
-i rapporti Pa-enti del terzo settore;
-i conferimenti di agevolazioni o onorificenze.
Ma anche: cittadinanza, immigrazione e asilo, elettorato attivo e la categoria delle “attività di controllo e ispettive”. In ogni caso,potrà intervenire anche una legge a disciplinare casi ad hoc per cui il trattamento sia consentito. Come specifica il regolamento Ue, si tratta di dati che riguardano: l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”, e dati “genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Paradossalmente, lo stesso regolamento prevede all’articolo 9 il divieto al trattamento di questi dati, salvo poi derogare in molti casi, come il “pubblico interesse rilevante” (su cui interviene la legge italiana per specificare di cosa si tratta). Ricordiamo, infine, che il trattamento di queste categorie di dati personali “necessari per motivi di pubblico interesse rilevante” ha tre fonti: il diritto Ue, la legge e il regolamento. In ogni caso, specifica il dlgs, vanno assicurati:
- la proporzionalità tra il trattamento e lo scopo perseguito; la salvaguardia del diritto della protezione;
- misure “appropriate” per tutelare i diritti fondamentali.