La Legge 6 ottobre 2017, n. 158, in vigore dal 17 novembre 2017, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.256 del 2 novembre 2017.
Si compone di 17 articoli ed interessa i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché le fusioni tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, i quali rientrino nelle tipologie indicate nell’art. 1.
L’art. 2 fissa le finalità della Legge e stabilisce che i piccoli comuni possono promuovere l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all’ambiente, alla protezione civile, alla istruzione, alla sanità, ai servizi socio assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, al ripopolamento. Per tali fini, i piccoli comuni possono stipulare apposite convenzioni con i concessionari dei suddetti servizi.
Di interesse l’art. 9 che reca disposizioni per il settore delle entrate dei comuni, stabilendo che per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell’erogazione di acqua, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l’incasso ed il trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d’Italia. Gli stessi piccoli comuni possono altresì stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste Italiane spa, affinchè i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale. Prevista inoltre la possibilità di affidare alle Poste Italiane spa la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, ai sensi dell’art.40, comma 1, della Legge n. 448/1998. (Si tratta di articolo la cui attuazione richiederà particolare attenzione per evitare eventuali distorsioni).
Di seguito una sintesi degli altri articoli della Legge.
L’art. 3 istituisce un FONDO presso il Ministero dell’Interno ,con dotazione di 10 milioni per il 2017 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Viene inoltre disciplinato il recupero e la riqualificazione dei centri storici (art. 4) e sono previste norme per il contrasto all’abbandono di immobili (art. 5), l’acquisizione di case cantoniere (art.6), convenzioni con la Chiesta Cattolica e con altre confessioni religiose (art.7), lo sviluppo della rete e della banda larga (art, 8), la diffusione della stampa quotidiana (art. 10), la promozione e la vendita dei prodotti agricoli provenienti dalla filiera corta (artt. 11-12), lo sviluppo e la tutela delle aree rurali e montane 8artt. 13 e 15), incentivi per la produzione cinematografica (art. 14) e particolari disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano (art. 15).
Per l’attuazione della legge la clausola di invarianza finanziaria, salvo l’utilizzo del Fondo di cui all’art. 3 (art.16).