TIA1 e TIA2, alcune delle sigle della tariffa istituita per sostituire la TARSU, nate dalla frenesia del legislatore, hanno alimentato negli anni recenti la produzione del contenzioso tributario coinvolgendo enti locali, contribuenti, operatori del settore, costretti a districarsi nella grande confusione provocata dalla normativa in continua evoluzione, che non ha avuto quindi il tempo di consolidare chiare modalità di applicazione.
Basti ricordare che la Tassa Rifiuti trae origine dal TESTO UNICO FINANZA LOCALE (TUFL) n.1175 del 1931, che aveva disciplinato la materia per oltre mezzo secolo, fino alla prima riforma con il decr. legisl. n. 507/1993 (artt, 58-79) ed a seguire il decr. legisl. n. 22/1997, il decr. legisl. n.152/2006, e così via con la TARES (D.L. n.201/2011), la TARI e la TARIFFA CORRISPETTIVO di cui alla Legge di Stabilità per il 2014.
Tra gli esempi recenti di tale confusione, la vicenda sfociata nell’Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V Civile n. 17271/2017 chiamata a dirimere la questione sollevata da un contribuente in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TIA 1 per l’anno 2006 nel Comune di Latina, emesso dalla soc. Latina Ambiente in qualità di gestore del Servizio Rifiuti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che il Comune, con la delibera n. 44 del 30 maggio 2006 aveva illegittimamente adottato la Tariffa Igiene Ambientale (TIA!) di cui al decr. legisl. n.22/1997 (c.d. decreto Ronchi) in sostituzione della TARSU, in quanto il decr. legisl. n.152/2006 entrato in vigore il 29/4/2006 aveva abrogato la c.d. Tariffa Ronchi, consentendo agli enti interessati di continuare a riscuotere il tributo fino alla completa attuazione della nuova tariffa (TIA2) secondo la vigente disciplina regolamentare del Comune. La CTR del Lazio accoglieva l’appello di Latina Ambiente.
La Cassazione ha preso in esame il ricorso del contribuente avverso la decisione della CTR ed ha cassato la stessa in quanto questa avrebbe dovuto individuare le specifiche disposizioni di legge RATIONE TEMPORIS disciplinanti la fattispecie e, quindi, disapplicare la delibera comunale del 30 maggio 2006, perché adottata oltre la data del 29 aprile 2006 di soppressione della TIA 1, ricorrendo le condizioni del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti di carattere generale, secondo il disposto del decr. legisl. n. 54/992, art. t, u.c..
L’effetto di tale vicenda, sviluppatasi nell’arco di una decina di anni, ha nel contempo vanificato la possibilità per il Comune di recuperare, per la decorrenza del termine di decadenza , gli importi cui avrebbe avuto diritto con l’applicazione del piano tariffario approvato per l’anno 2006 prima della delibera illegittimamente adottata, se avesse in autotutela annullato a suo tempo detta delibera, con l’automatico ripristino dell’efficacia del precedente regime Tarsu.