Sul ricorso proposto al TAR TOSCANA contro il Comune di Orbetello per l’annullamento della ingiunzione relativa al pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per canoni e condizioni per la concessione del diritto di superficie e della vendita di terreni PEEP, il TAR, con la decisione n.01158/2017, pubblicata il 5 ottobre 2017, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
La ricorrente ha eccepito in primo luogo l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione a sanzionare l’illecito applicando l’art. 28 della Legge n. 689/1981. Il giudizio ha evidenziato però la necessità di decidere pregiudizialmente il tema della competenza a conoscere della controversia.
Il TAR ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 112/1999 secondo cui la distinzione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali risiede nella diversa natura delle sanzioni punitive rispetto alle sanzioni ripristinatorie, nel senso che le prime hanno carattere meramente afflittivo, collegate al solo verificarsi della fattispecie legale, senza alcuna discrezionalità da parte dell’ente irrogante se non riguardo alla misura, riservando al giudice ordinario la giurisdizione sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo, mentre le sanzioni ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendo al giudice amministrativo la competenza a decidere nelle controversie a tutela di interessi legittimi.
È stato anche ricordato che la Cassazione (con la sentenza Sez.Unite n. 1528/2014 e n. 5455 del 2008) ha ribadito che in materia di edilizia le questioni aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto la relativa opposizione genera l’esercizio di una posizione giuridica avente la consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.
In conclusione, rilevata la natura meramente sanzionatoria del provvedimento impugnato il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.