Il contribuente che intenda usufruire della esenzione dalla TARSU per l’utilizzo di locali adibiti a magazzino e/o deposito in cui si producono imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani, deve fornire la prova della sussistenza di tale circostanza al momento della dichiarazione originaria o delle variazioni.
La CTP di Milano ha accolto il ricorso proposto contro gli AVVISI DI PAGAMENTO TARSU emessi dalla spa San Marco concessionaria della gestione delle entrate tributarie nel Comune di Segrate, riguardanti locali utilizzati a scopo di ,agazzino/deposito con la produzione di imballaggi non assimilabili. Avverso la sentenza di riforma della CTR Lombardia ha ricorso per Cassazione la contribuente sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, commi 1 e 7, del decr. legisl. n. 507/1993 e di articoli del decr. legisl. n. 22/1997, per avere omesso di considerare che la ricorrente aveva fornito all’Amministrazione i dati relativi alla delimitazione delle aree in cui si formano rifiuti speciali e indicato l’impresa di smaltimento che aveva emesso le fatture per il servizio reso, delle quali si chiedeva il rimborso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22891/2017, ha ravvisato che la CTR ha effettuato una corretta applicazione della normativa avendo escluso la possibilità di riconoscere il preteso diritto alla esenzione tributaria sulla base della circostanza che la società non ha presentato la denuncia (prescritta dall’art. 70 del decr. legisl. n. 507/1993) e che è venuta meno all’obbligo, imposto espressamente dalla legge, di dimostrare le ragioni che avrebbero potuto giustificare la concessione del beneficio e, quindi, il rimborso della tassa versata. La suddetta omissione, ad avviso della Corte, è
“da ritenere preclusiva dell’agevolazione tariffaria prevista dal terzo comma del citato art. 62, essendo la prescrizione chiaramente dettata, come si evince dal combinato disposto degli articoli 62 e 70 , al fine di porre l’Amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione”,
come peraltro affermato dalla sentenza della stessa Corte n. 22020/2004. La ricorrente si è limitata, invece, nel ricorso per cassazione, a contrapporre, alquanto genericamente, l’avvenuto deposito documentale senza curarsi di spiegarne la valenza probatoria.
Il ricorso è stato, quindi, rigettato.