La CTR della Puglia ha accolto parzialmente il ricorso avverso la decisione della CTP di Taranto avente ad oggetto una INGIUNZIONE TARSU per l’anno 2008, dichiarando la illegittimità della deliberazione della Giunta Municipale recante l’approvazione delle tariffe in quanto adottata in assenza della competenza funzionale in capo a tale Organo.
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR deducendo la violazione degli articoli 42 e 48 del decr. legisl. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale) vigenti all’epoca dell’adozione della delibera n. 69/2008, che attribuivano alla G.M. tale potere, per cui la CTR non avrebbe potuto disapplicare tale provvedimento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22545/2017, ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale dalla stessa fissato, secondo cui in tema di tarsu la Legge 142/1990 (ordinamento delle autonomie locali) demandava in esclusiva al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e per tale ragione andava disapplicata dal giudice tributario la delibera di variazione delle tariffe adottata dalla Giunta in vigenza di tale norma. Le modifiche apportate alla suddetta disciplina dal decreto legislativo n. 267/2000 (articoli 42 e 48) hanno però attribuito al Consiglio comunale e provinciale la competenza riguardo “ alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”. Ciò vuol dire che la nozione di “istituzione e ordinamento” non comprende nel suo interno anche la determinazione del quantum delle prestazione di natura tributaria. In sostanza, ad avviso della Corte, il legislatore ha pensato la norma in modo tale che da essa risultasse che la fissazione delle aliquote rappresenti un momento diverso ed ulteriore rispetto al regolamento del tributo.
L’interpretazione letterale della norma (art. 42, comma 2, lettera a) , in combinato disposto dell’art. 48, comma 3, del decr. legisl. n. 267/2000) conferma che il legislatore del 2000 abbia voluto introdurre una disposizione innovativa che individua nella Giunta l’unico organo competente a determinare le aliquote ed avvalora la tesi secondo cui il previgente art. 32 della Legge n. 142/1990 attribuisse tale competenza al consiglio.