Con l’ordinanza n. 11694/2017, la V Sez. Civ. della Cassazione, respingendo il ricorso del Comune di Foggia relativo ad un accertamento ICI per l’anno 2004, riguardante fabbricati di nuova costruzione, con lavori non ancora ultimati ma iscritti in catasto, ha chiarito la portata delll’art. 2, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n. 504/1992. La norma recita testualmente:
“per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (primo periodo); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (secondo periodo)”.
La giurisprudenza di legittimità, come ricordato nella ordinanza in questione, ha proceduto al coordinamento della disposizione normativa, attribuendo al primo periodo carattere principale e al secondo periodo funzione “ancillare”, ossia, che l’iscrizione in catasto o la sussistenza delle condizioni di iscrizione è presupposto sufficiente perché l’unità immobiliare sia considerata “fabbricato” e, quindi, assoggettabile ad imposta, ma che il criterio alternativo del secondo periodo (ultimazione dei lavori o anteriore utilizzazione) acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto in catasto, giacchè l’iscrizione realizza di per sé il presupposto principale dell’assoggettamento all’imposta. In concreto, l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente può dar luogo a tassazione in difetto di accatastamento, solo perché rivela che il fabbricato doveva essere iscritto, fermo restando che l’iscrizione o l’obbligo di iscrizione è presupposto sufficiente.
I suddetti principi sono stati condivisi dalla Suprema Corte nella considerazione che la struttura normativa collega la qualifica di “fabbricato” come bene tassabile alla iscrizione catastale o all’obbligo di tale iscrizione, ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli nell’ipotesi in cui sia stato omesso il dovuto accatastamento.
Altro chiarimento fornito nell’ordinanza è di considerare unicamente l’accatastamento reale, perché quello c.d. “fittizio”, quindi privo di rendita, non fornisce la base imponibile ai sensi dell’art. 5 del decr. legisl. n.504/1992, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva. Ciò vuol dire che il classamento nella categoria fittizia F/3 (unità in corso di costruzione) non indica una tassabilità autonoma rispetto a quella del suolo edificabile e l’imposta sarà determinata ex articolo 5, comma 6, del citato decr. n.504/1992.
Il principio enunciato nella fattispecie in questione, con la reiezione del ricorso del Comune, è nel senso che in tema di ici, l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria F/3 non è presupposto sufficiente per la tassabilità del fabbricato, salva la tassazione dell’area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento.