Un Comune il cui territorio è stato colpito dagli eventi sismici del 2012 ha chiesto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna – un parere in ordine alla possibilità di prevedere in sede di regolamentazione una riduzione della TOSAP per le attività edilizie inerenti la ricostruzione postsismica superiore alla misura del 50 per cento prevista nell’art. 45 del D.Lgs n.507/1993, fino alla esenzione totale del tributo.
La richiesta è legata alla circostanza che per gli eventi sismici del 2012 nessuna norma è stata emanata in proposito, mentre per i sisma che hanno colpito la provincia dell’Aquila nel 2009 ed altre zone dell’Italia centrale il D.L. n.39/2009 aveva disposto la esenzione da ogni tributo.
La Corte, con la deliberazione n. 137/2017, ha rilevato che considerata la tassatività delle esenzioni previste nell’art. 49 del D.Lgs n.507/1993 e l’assenza di ulteriori specifiche normative, la norma di riferimento non può che essere l’art. 52, comma 1, del D.Lgs n.446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province, escludendo la possibilità di individuare e definire le fattispecie imponibili. Non v’è dubbio che l’introduzione nel regolamento di una esenzione non prevista determinerebbe la individuazione di una nuova specie imponibile, tale da rendere illegittimo il provvedimento.
Quanto alla possibilità di deliberare con regolamento agevolazioni più ampie di quelle consentite dalla norma primaria, la Corte ha ritenuto che questa sussista proprio in virtù della potestà prevista nel citato art. 52 del D.Lgs n.446/1997. Di conseguenza, alla luce di tale norma, sarà possibile per il Comune prevedere riduzioni tariffarie, anche superiori a quella massima del 50 per cento purchè le stesse trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post sismica e siano supportate da una adeguata motivazione in ordine alle finalità perseguite, nella salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente.