Dinanzi alla Commissione Parlamentare per l’Attuazione del Federalismo Fiscale, nel corso della audizione del 13 luglio 2017 l’ANCI ha illustrato il proprio punto di vista dei Comuni sulla necessità di una generale revisione del sistema di riscossione locale.
Ha lamentato in primo luogo come il Governo non abbia esercitato la delega fiscale della Legge n. 23/2014 che dettava i criteri per la riorganizzazione del sistema in funzione del recupero della autonomia gestionale, di semplificazione delle procedure, di trasparenza e affidabilità degli operatori, di equiparazione degli strumenti e di tutti i soggetti coinvolti, con il rafforzamento del rapporto con i contribuenti.
Lo stato di incertezza normativa, ad avviso dell’ANCI, si è protratto per almeno un decennio, per effetto delle numerose proroghe all’attuazione del D.L. n.203/2005 che dettava la fine del sistema EQUITALIA.
Da parte dei Comuni si è assistito ad un progressivo abbandono della riscossione nazionale in presenza di un quadro legislativo caotico e contradditorio aggravato da pronunce giurisprudenziali di segno alterno su questioni cruciali, come ad esempio il dubbio sull’efficacia dell’ingiunzione quale atto esecutivo e la disparità di trattamento tra ruolo coattivo ed ingiunzione fiscale. Si registra, quindi, un incremento del ruolo in favore della riscossione tramite ingiunzione di pagamento, con l’intervento di soggetti privati iscritti nell’Albo di cui all’art. 53 del decr. legisl. n. 446 del 1997, o direttamente con l’impegno dei propri Uffici, ovvero tramite società in house o miste pubblico private.
Emerge, quindi, l’emergenza di un ripensamento della riscossione nel suo complesso, con una riforma organica che non guardi solo al soggetto che riscuote ma anche agli strumenti forniti dalla normativa per rendere più efficaci gli effetti dell’attività.
L’accento è stato posto altresì sul problema dei costi della riscossione che risultano spesso ben superiori a quelli dell’aggio di Equitalia e che in alcuni casi vengono addebitati in parte ai debitori ed in altri restano totalmente a carico del Comune.
Preso atto che il c.d. DECRETO FISCALE n. 193/2016 ha replicato un sistema del tutto analogo a quello precedente, anche se va valutata positivamente la possibilità di non vincolare la riscossione coattiva dei Comuni all’utilizzo esclusivo di un solo strumento (iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale), l’ANCI ha sostenuto l’esigenza che l’istituzione del nuovo soggetto Agenzia Entrate Riscossione segni una netta discontinuità nel modo di operare del riscossore nazionale sulle entrate locali, rendendo evidente l’adozione di prassi e modalità operative orientate alla migliore efficienza.
Ha, quindi, segnalato le priorità da prendere in considerazione in prospettiva di una revisione del sistema:
riaffermare la centralità del governo pubblico di una funzione strumentale all’esercizio del governo locale;
rivedere la disciplina dell’ingiunzione fiscale, valutando l’opportunità di farne lo strumento per la riscossione coattiva dei Comuni anche nel caso di successivo ricorso ai servizi del nuovo soggetto nazionale, mantenendo così in capo all’ente locale le problematiche di accuratezza nella individuazione dei soggetti in relazione all’effettiva situazione debitoria .Nello stesso ambito, definire le spese sostenute e ripetibili, le modalità di notifica ed il riconoscimento chiaro della applicabilità all’ingiunzione delle norme sui ruoli, superando l’attuale formula “in quanto compatibili”;
rivedere i requisiti per la iscrizione nell’Albo ed i connessi criteri e processi di controllo, con la fissazione di linee guida sui dispositivi di remunerazione dei servizi di accertamento e riscossione . sullo svolgimento di periodiche indagini conoscitive da affidare al Parlamento o ad idoneo organo amministrativo;
potenziare la strumentazione utile ai recuperi pre-coattivi;
assicurare l’accesso gratuito alle banche dati tenute da altri soggetti pubblici, superando le attuali disparità di trattamento;
rivedere la figura del FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE, attribuendo il ruolo ai Funzionari Responsabili delle Entrate, o mediante una selezione più snella, sul modello previsto per la nomina dei messi notificatori di cui all’art. 1, comma 159, della Legge n. 296/2006.