La CTR Calabria aveva rigettato l’appello proposto dalla concessionaria delle attività di accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Rende nei confronti dell’Ente Religioso SEMINARIO ARCIVESCOVILE COSENTINO per un accertamento TARSU relativo all’anno 2006.
Al Ricorso per Cassazione della concesssionaria il contribuente ha resistito allegando un provvedimento in data 2016 del Comune di Rende in accoglimento dell’istanza di riesame in autotutela per la TARSU 3012, sostenendo che tale provvedimento abbia valore decisivo ai fini della controversia avendo lo stesso riconosciuto la esenzione in quanto l’immobile è destinato alla formazione del clero e, quindi, assimilabile alla funzione di esercizio del culto religioso.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 15407/2017 della Sezione VI Civ., ha ritenuto di non condividere tale assunto, in primo luogo perché il provvedimento si riferisce alle annualità d’imposta 2012/2013, mentre la controversia afferisce all’anno 2006.
Non è stato ritenuto pertinente neppure il richiamo alla giurisprudenza in tema di esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del decr. legisl. n. 504/1992, poiché non esiste nella normativa TARSU una analoga agevolazione ed è noto che la giurisprudenza di legittimità degli ultimi 40 anni esclude la possibilità della interpretazione analogica per le norme che disciplinano agevolazioni od esenzioni nella materia tributaria.
Né è possibile, ad avviso della Corte, configurare il diritto alla esenzione della TARSU richiamando l’art. 16 del Trattato Lateranense che per l’immobile destinato a sede della Pontificia Università Gregoriana nella parte in cui stabilisce che gli immobili ivi indicati siano esenti da tributi ordinari e straordinari, quale norma programmatica, che necessita di una specifica attuazione (quale ad esempio , in tema di ICI, la disposizione citata dell’art. 7, comma 1, lettera i) del decr. legisl. n. 503/1992) , norma tanto più necessaria in relazione alla TARSU, che viene sempre configurata come corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti , che costituiscono la ratio dell’imposizione e, quindi, delle eventuali relative agevolazioni ed esenzioni.
Censurabile altresì, secondo la Corte, la interpretazione della CTR che ha ritenuto idonea e sufficiente a giustificare la esenzione la norma regolamentare del Comune di Rende che dispone tale agevolazione per i locali destinati al culto, con ciò compiendo un vero e proprio salto logico, considerando attività di religione e di culto quelle dirette alla formazione del clero, quale appunto l’immobile adibito a SEMINARIO.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso è stato accolto cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che sulla base del principio di diritto enunciato, dovrà verificare se nell’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2006 risultino scomputate, ai fini del calcolo del tributo, le superfici effettivamente alle attività di culto (ad esempio la Cappella) restando invece assoggettate al tributo quelle destinate ad altre categorie: alloggi, mensa, aule etc.