La Corte Costituzionale, con la sentenza n.133/2017, è intervenuta a decidere sulla questione di legittimità, avanzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, della Legge Regione Sicilia n.3/2016 riguardante in particolare la disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi e la tassa di circolazione.
Ad avviso del ricorrente l’art. 34, commi 1, 7, 12 terzo periodo, e 13 della legge impugnata violerebbe gli articoli 117, secondo comma, lettere e) s) e 119 della Costituzione.
In particolare:
– il comma 1 eccederebbe le competenze legislative sancite dall’art. 14 dello statuto speciale, che non contempla la materia “tutela della concorrenza”, che appartiene alla potestà legislativa dello Stato. Nel disciplinare la soggettività passiva del tributo, lo stesso comma non rispetterebbe la norma contenuta nella disciplina statale, che individua come soggetto passivo del tributo il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo. Inoltre, fissando la misura minima e massima del tributo, variandone gli importi in base alla percentuale di raccolta differenziata del Comune, sarebbe in contrasto con il comma 29 dell’art.3 della Legge n. 549/1995;
– il comma 7, il quale prevede che “per gli scarti, i sovvalli, i funghi anche parziali, dal primo gennaio 2017 il tributo per il deposito in discarica è pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l’addizionale di cui al comma 3” esorbiterebbe dalle competenze statutarie di cui all’art.14 dello statuto regionale:
– il comma 12 prevede delle agevolazioni applicabili durante il triennio dalla data di entrata in vigore della norma, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 205, commi 1 e 1-bis del decr. legisl. n.152 del 2006, l’addizionale al tributo si applica nell’ipotesi in cui non siano state raggiunte le percentuali di raccolta differenziata stabilite dal comma 1, la cui deroga può essere autorizzata solo dal Ministero dell’ambiente:
– il comma 13 destina ai Comuni, in presenza di determinate condizioni, una quota del gettito del tributo speciale per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della legge, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 3, comma 27, della Legge n. 549/1995, come modificato dall’art. 34, comma 2, della Legge n.221/2015.
Le questioni sollevate in relazione ai suddetti commi dell’art. 3 della l.r. n.3/2016 sono state ritenute fondate dalla Consulta, la quale ha ricordato, (in ordine al tributo speciale per il deposito in discarica istituito con i commi da 24 a 41 della Legge n. 549/1995) quanto affermato con le sentenze n. 412/2006 e n. 335/2005, secondo cui
“la istituzione del tributo risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate, finalità rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione”.
Ha poi ricordato che la sentenza n. 121/2013 ha chiarito che osservazioni analoghe valgono per i tributi locali “derivati” istituiti e regolati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito agli enti locali. La conseguenza di tale affermazione è che la disciplina di questi tributi è riservata alla legge statale, non solo per introdurre norme di principio, ma anche di dettaglio, per cui il legislatore regionale può intervenire per la integrazione di tale disciplina solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.
Fondata la questione di legittimità costituzionale della riduzione del tributo in relazione all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, poiché in contrasto con la disposizione dell’art. 3, comma 29, della Legge n. 549/1995, che stabilisce:
“l’ammontare dell’imposta è fissato con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogrammi di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti: in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno, si intende prorogata la misura vigente”.
Si tratta, ad avviso della Corte, di una disciplina puntuale ispirata a rigorosi principi di tutela ambientale, criteri che la legge regionale viola autorizzando un abbassamento dell’impegno dei Comuni al riguardo.
La stessa sentenza n. 133/2017 ha dichiarato la illegittimità dell’art.50 (commi 1.6) della legge regionale n.3/2016 riguardante la tassa di circolazione con la esenzione della stessa per i veicoli ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad uso professionale, e l’assoggettamento, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, senza ulteriori condizioni. Tali disposizioni violerebbero l’art. 117 della Costituzione, in conformità alle richiamate sentenze nn. 199 e 242 del 2016 della Corte le quali hanno affermato che la tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, dunque, la Regione, cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della stessa e l’attività di riscossione ed un limitato potere di variazione dell’importo, non può disporre esenzioni.