La sentenza n.70/2017 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio – individua i limiti della responsabilità della Commissione Ministeriale ex art. 53 d.lgs. 446/1997 e recepisce il principio della “stabilità dell’inadempimento”
La cancellazione della società concessionaria, nel caso la Tributi Italia che si era trovata nel 2010 ad essere sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria , non è avvenuta tardivamente da parte della Commissione come sostenuto dalla Procura della Corte in quanto deriverebbe dall’adozione di un atto di cui è stata statuita la legittimità da parte del Giudice Amministrativo proprio in ragione della sua corretta emanazione nel momento in cui l’inadempimento della società concessionaria era divenuto stabile (e non prima). Come deciso dal Tar Lazio con la sentenza n. 1009/2010, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8687/2010, la cancellazione dall’albo è stata correttamente adottata sull’accertamento della stabilità del mancato riversamento, ed è stata pienamente legittima.
L’iter delle vicende del mancato riversamento da parte delle società poi confluite in Tributi Italia è stato correttamente seguito dall’amministrazione, che ha investito la commissione della questione, in relazione alla quale i suoi componenti non hanno mai sollecitato successive urgenti riunioni per l’adozione immediata di provvedimenti ed anzi si sono mossi con molta cautela come attestano i verbali delle riunioni a cura del segretario delle stesse, nei confronti del quale non è stata prospettata alcuna mancanza di rappresentazione delle richieste dei componenti la commissione.
Nella sentenza del Tar Lazio si afferma che “rettamente la Commissione ha iniziato il procedimento de quo soltanto a fronte di indizi numerosi, gravi, precisi e concordanti sulle predette criticità, al contempo svolgendo un monitoraggio sugli enti denuncianti i mancati riversamenti ed assegnando un termine, che, in ogni caso, non sarebbe mai potuto esser né indefinito, né comodo per la ricorrente per consentirle di sanare gli omessi riversamenti.
La Commissione ha quindi proceduto alla cancellazione solo nel momento in cui, secondo una valutazione tecnica all’esito della quale le vicende critiche dei rapporti della società con gli enti concedenti erano pervenuti a maturazione nella loro reale consistenza. Solamente in questo momento la Commissione ha potuto assumere legittimamente e sulla scorta di argomenti forti, a seconda dell’effettivo stato di decozione, o meno della Società e, quindi, della effettiva capacità di risanamento, o meno dei rapporti contrattuali , un provvedimento delicato per i suoi effetti verso questa e verso gli enti, di natura espulsiva.
Il procedimento di monitoraggio, deliberato dalla commissione nel giugno 2008, ha richiesto i tempi necessari per inviare le richieste ai comuni segnalanti per la precisazione del loro credito e per ottenere le necessarie risposte di Tributi Italia in ordine alla effettiva esistenza dei crediti e notizie documentate in ordine al loro pagamento. La società ha rimediato, sino al 2009, ai ritardi, anche mediante pagamenti parziali ed adducendo anche giustificazioni che hanno riguardato l’esistenza di contenziosi.La commissione ha seguito quanto accadeva e, così, l’Ufficio del federalismo fiscale. La ricognizione deliberata dalla commissione, in presenza di dati evidenzianti ritardi successivi al monitoraggio, ha avuto un iter complesso, dovendo le iniziali segnalazioni essere messe in confronto con le deduzioni di Tributi Italia e con le successive comunicazioni dei Comuni, ciò sino al novembre 2009, quando il mancato riversamento di Tributi Italia, da quanto emerso, è risultato dotato di stabilità.
Una cancellazione in epoca precedente a quella in cui è stata deliberata dalla commissione non avrebbe trovato un sindacato positivo per mancanza dei presupposti che il giudice amministrativo ha affermato essere esistenti solo quando effettivamente la cancellazione è stata disposta.
La gestione del rapporto con i concessionari della riscossione locale era di esclusiva pertinenza degli Enti locali, e l’Amministrazione finanziaria non aveva la potestà di controllare l’esecuzione dei contratti che disciplinano tale rapporto.
Di conseguenza anche le richieste di procedere alla cancellazione dall’Albo inviate dai Comuni alla Amministrazione finanziaria non erano mai accompagnate dalla documentazione contrattuale relativa al rapporto tra singolo Comune e società concessionaria dalla quale potesse evincersi se la Soc. Tributi Italia fosse inadempiente alle pattuizioni intercorse.
Ciò spiega perché la Commissione, prima di cancellare la Tributi Italia S.p.A. dall’Albo, abbia deliberato di monitorare le singole posizioni dei comuni onde acquisire dati relativi alle risoluzioni contrattuali deliberate e alle misure di recupero adottate.