Avverso la sentenza della CTR della Sicilia che aveva rigettato l’appello della contribuente in relazione ad accertamento ICI per l’anno 2007, è stato proposto ricorso per cassazione con l’unico motivo della violazione dell’art. 2, c. 1, lett. b) ed artt. 5 e 7 del D.Lgs. n.504/1992, essendo stata considerata fabbricabile un’area agricola in ragione della sola previsione dei piani urbanistici generali, in carenza degli strumenti attuativi.
La Cassazione, con la ORDINANZA N. 10476/2017 della SEZ. VI CIVILE, ha rilevato in primo luogo che la contribuente aveva intrapreso l’attività agricola in data successiva all’annualità di imposizione, non risultando in precedenza la sua iscrizione nell’elenco degli imprenditori agricoli autonomi e su tale punto non vi è stata impugnativa della sentenza, essendosi quindi, secondo la consolidata giurisprudenza, formato il giudicato definitivo.
Il Supremo Collegio ha poi riaffermato il principio secondo cui l’edificabilità dell’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore del Comune, come ribadito dalle numerose sentenze della Corte, in un quadro normativo segnato anche dalla Ordinanza n. 41/2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità della norma di interpretazione autentica recata dall’art. 36, c. 2, del D.L. n. 223/2006, che ha dichiarato:
“un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Infondata anche, secondo la Corte, la censura circa la pretesa violazione dell’art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, considerata la costante giurisprudenza della Corte EDU, nell’affermare la sostanziale estraneità della materia tributaria agli ambiti convenzionali per le note esigenze di rapida definizione dei rapporti fiscali e di certezza del gettito delle risorse statali.
Il ricorso è stato, quindi, rigettato.