Allo stato appare incerto il trattamento IMU dei terreni agricoli posseduti dai familiari coadiuvanti dell’impresa agricola, di quelli posseduti dalle società agricole e dai soci delle società di persone. La questione interessa in particolare i comuni “non montani”, vale a dire quelli non inclusi nell’elenco dei comuni in cui opera l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, in cui sono invece esenti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola (art. 1, c. 13, L. 208/2015).
La questione può comunque essere di interesse anche per tutti gli altri comuni, tenuto conto della disposizione sulla cosiddetta “finzione giuridica di non edificabilità dei suoli”, prevista dall’art. 2, c. 1, let. b), del D.Lgs 504/1992 e dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.
Per il MEF (nota del 23/05/2016), l’esenzione riguarda anche i terreni di cui sono proprietari o comproprietari i familiari coadiuvanti dell’impresa agricola, poiché in tale caso ricorre sia il requisito oggettivo richiesto dalla norma agevolativa (in quanto il coadiuvante è titolare/contitolare del terreno), sia quello soggettivo, in quanto lo stesso, che esercita l’attività agricola, è iscritto nella previdenza agricola come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda. Analogamente, per il MEF, rientra nell’agevolazione anche il terreno posseduto dalla società agricola, in quanto la stessa assume la qualifica di IAP ove presenti tutti i requisiti richiesti dal D. Lgs 99/2004 e sono altresì esenti i terreni di proprietà dei soci di una società di persone, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, che li abbiano concesso in affitto o in comodato alla predetta società, da loro direttamente condotti in qualità di soci di quest’ultima.
Tali posizioni sono stata fortemente contrastate dall’ANCI Emilia Romagna, con la nota del 30/05/2016; per quanto concerne il coadiuvante manca infatti a parere dell’Associazione sia il requisito soggettivo, in quanto la mera iscrizione dello stesso alla contribuzione agricola non gli attribuisce né la qualifica di coltivatore diretto né quella di imprenditore agricolo e sia quello oggettivo, poiché il coadiuvante non conduce direttamente il fondo, ma lo fa solo in via mediata. Analogamente, ritiene che l’agevolazione non possa estendersi ai terreni posseduti dalle società agricole, in quanto la norma della legge di stabilità 2016 richiede la condizione dell’iscrizione alla previdenza agricola del proprietario coltivatore diretto o IAP, iscrizione che le società non hanno. Peraltro, quest’ultima non può ritenersi soddisfatta solo perché i soci sono iscritti alla previdenza agricola.
Infine, anche nel terzo caso esaminato dal MEF, a parere dell’ANCI emiliana non compete alcuna esenzione per mancanza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola da parte della società e perché manca la conduzione diretta del fondo da parte dei soci proprietari del terreno.
Si riporta poi quanto stabilito, dopo un lungo contrasto giurisprudenziale, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 25506/2006), con la funzione nomofilattica che le è propria. La Corte ha precisato quando e come deve essere tassato un terreno a fini ICI come area fabbricabile; secondo la Corte, il terreno è già da considerarsi area edificabile (per cui non sussiste appunto il requisito oggettivo), ma vi sono dei paletti da rispettare da parte degli Enti Impositori nel merito poiché gli stessi Enti negli atti impositivi devono considerare la reale “capacità contributiva” dell’area fabbricabile posseduta in quel determinato anno d’imposta (di fatto inedificabile), che inevitabilmente incide come elemento di valutazione in ribasso del “valore in comune commercio” delle aree fabbricabili.