Tra le disposizioni introdotte dal decreto legge fiscale 193/2016, assume rilievo l’articolo 7 ter dedicato alla notifica mediante posta elettronica certificata (PEC).
Il legislatore interviene sull’articolo 60 del dpr 600/73, che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Il nuovo ultimo comma riconosce alla pec il valore di notifica se eseguita nel rispetto della procedura delineata nel medesimo testo verso soggetti risultanti dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC www.inipec.gov.it).
Procedendo con ordine, va preliminarmente ricordato che la pec è definita dal dpr 68/2005 come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge, ma non la riconosce mezzo di notifica, ragion per cui sono le singole norme che devono chiarire quando e come la pec assuma questo valore. La notificazione è una forma legale di conoscenza che si perfezione solo quando eseguita nel rispetto delle regole formali indicate dalla legge. Lo stesso dpr chiarisce come non sia possibile utilizzare liberamente gli indirizzi pec altrui (art.4) ma debba esserci il consenso della parte. Successivamente il legislatore ha creato gli indici nazionali delle pec per le attività economiche classificandoli come indirizzari pubblici, elemento che ne consente l’utilizzo, mentre, per quanto riguarda le persone fisiche, la strada del domicilio digitale per il tramite dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, appare ancora lunga restando (anche a ragione) un sistema facoltativo.
Si aggiunge il complesso tema della notifica degli atti (tributari, civili, penali, amministrativi, processuali). Ai nostri fini interessano gli avvisi e gli atti relativi ai tributi locali. In realtà non c’è un corpus normativo dedicato alla notifica degli atti relativi ai tributi locali. Le disposizioni procedurali, sia relative ai singoli tributi, sia quelle trasversali, poggiano sul sistema generale di notifica, a volte spendendosi più sulle figure degli agenti notificatori (vedi legge 296/2006 art. 1 comma 158).
Ciò ha determinato la possibilità di ricorrere alla legge 890/82 estesa agli atti amministrativi (art. 12) e agli atti tributari (art.14 quest’ultima disposizione in particolare richiama l’applicazione dell’articolo 60 del dpr 600/73); all’art. 137 e ss del cpc; alla raccomandata AR perché esplicitamente lo prevde il comma 161 dell’art. 1 della legge 296/2006.
Fino a questo momento, sulla pec, ad eccezione dell’articolo 149 bis del cpc sempre valido, restava un punto interrogativo per il debole appoggio costruito sull’articolo 48 del CAD
(La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta).
Ora, l’intervento sull’articolo 60 del dpr 600/73 apre le porte al tanto atteso valore legale di notifica della pec per tutti gli atti tributari. Difficile questa volta sostenere che non si applica ai tributi locali o che per quest’ultimi serva un intervento normativo ad hoc.
La notifica per i tributi locali, da sempre, poggia sul sistema generale dove, per il campo fiscale, si guarda all’articolo 60, recependo dal medesimo anche la nozione di domicilio fiscale del contribuente. Minuziosa la procedura da seguire in caso di pec invalida o satura con un percorso che prevede un secondo tentativo di notifica e la successiva pubblicazione telematica nel sito internet di Infocamere per quindici giorni, con tanto di principio di scissione della notifica ai fini del perfezionamento. Non è comunque un obbligo ricorrere alla pec. Puntuale infatti la norma nel riconoscere una facoltà che non rende in tal modo obbligatorio o prioritario seguire questo percorso. Una decisione che si fonda sulla constatazione che, spesso, le caselle pec non vengono gestite o consultate dal destinatario. Tutt’altro tema la notifica degli atti della riscossione coattiva. Da sempre la notifica di titoli esecutivi precettivi segue regole ad hoc, come dimostrano i recenti interventi sulla cartella di pagamento. Solo l’Agente della riscossione gode della notifica telematica per la cartella di pagamento. Ad oggi non ci sono disposizioni previste per l’ingiunzione di pagamento del rd 639/1910 e per i successivi atti cautelari ed esecutivi, per i quali continua ad essere prevalente il sistema delineato dalla legge 890/82. Per il momento, via libera agli avvisi di accertamento notificati con pec per i contribuenti inseriti negli indirizzari pubblici (imprese) o che, volontariamente, abbiano optato per il domicilio digitale.