Ai fini dell’esenzione ICI/IMU/TASI per le attività di religione e di culto, la normativa IMU riproduce quella precedente dell’ICI. Con l’ICI (art. 7 commi d, i dlgs 504/1992) e poi con l’IMU (art. 9 co. 8 Dlgs 23/2011) si e’ sempre prevista l’esenzione – tra gli altri – per i fabbricati e pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto ed alle attività di cui all’art. 16 lett. “a” L 222/1985. Il legislatore e’ poi intervenuto per definire la tassazione ed i criteri di esenzione in base a criteri di proporzionalità (DM 200/2012) per gli enti non commerciali (anche religiosi) che svolgono queste attività (art. 7 comma i, decr.legisl. n. 504/1992).
Le esenzioni previste ai fini IMU/TASI quindi si applicano per i fabbricati e per le loro pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (art. 7, c. 1, lett. d decr.legisl. 504 /1992, comma 8 dell’articolo 9 del decr. Legisl. n. 23 del 2011)..
Nello specifico, tale esenzione vale per:
– la CHIESA (E07)
– la CASA CANONICA.
Per la casa canonica ovviamente non esiste alcuna disposizione di legge che ne indichi l’esenzione. Essa acquisisce l’esenzione in quanto pertinenza della Chiesa (E07). Molti comuni disconoscono l’esenzione quando il Parroco non ha la residenza anagrafica nella casa canonica
– l’eventuale seminario in catasto B01, gli oratori ecc.
L’esenzione e’ da applicarsi ovviamente anche ad altri immobili, unità catastali, purché gli stessi siano sempre ed indiscutibilmente destinati alla predetta attività (culto ecc.). Potrebbe verificarsi il caso di una Parrocchia che oltre alla Chiesa ed alla Casa Canonica ha un immobile nel quale svolge attività di catechismo. Indipendentemente dalla categoria catastale tale immobile è da considerarsi esente.
Se la Parrocchia utilizza, invece, i locali per altre attività (esempio scuola, clinica, casa riposo, albergo, ecc.) la legge modifica completamente il quadro e l’esenzione potrà applicarsi solo per i locali nei quali si svolgono le attività per le quali è prevista e non per quella ove si svolgono attività lucrative.
L’art. 13 comma 12-ter D.L.n. 201/2011 he previsto che gli Enti Non commerciali, fra cui le Parrocchie, devono comunicare esclusivamente in via telematica i dati catastali degli immobili soggetti al tributo comunale IMU/TASI o di quelli esenti; in assenza di future variazioni la dichiarazione non deve essere ripresentata.
In ragione di ciò, poiché la norma non impone alla parte di produrre documentazione giustificativa a supporto, si ritiene che la dichiarazione così presentata sia valida ai fini dell’esenzione, sempre ovviamente che ne ricorrano i presupposti di legge.
Si precisa poi che in qualsiasi momento è data la possibilità al Comune di controllare quanto dichiarato dalla parte, tenendo però sempre a mente quanto disposto dalla sentenza n. 1612 del 25 gennaio 2008 della Corte di Cassazione, sez. tributaria, che merita di essere segnalata all’attenzione dell’operatore tributario in quanto ha statuito il principio secondo cui al contribuente, in forza dell’art. 6, comma 4, della L.n. 212/2000 (Statuto del contribuente) non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell’Amministrazione, la quale, anche ai sensi dell’art. 18, n. 2, della L.n.. 241/1990 è tenuta d’ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso.
Trova applicazione anche nel processo tributario, in quanto è espressione del più generale principio di collaborazione tra P.A. e privati, il disposto di cui all’art. 18 della L. n.. 241/1990, ribadito per la materia tributaria dall’art. 6, comma 4, della L.. n. 212/2000, secondo cui il contribuente non è tenuto ad esibire documenti ed informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria (Sent. n. 76 del 14 giugno 2007 dep. il 6 luglio 2007 della CTR. di Roma, sez. XXVII).