L’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria derivante da un debito fiscale spetta al giudice tributario, mentre per il ristoro patrimoniale il contribuente dovrà rivolgersi al giudice ordinario.
Nel caso di specie, i contribuenti convenivano in giudizio davanti al Tribunale civile Equitalia sud s.p.a. chiedendo la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata in proprio danno ai sensi dell’articolo 77 d.p.r. 602/73, previa declaratoria d’illegittimità della stessa e la condanna al risarcimento dei danni materiali, oltre al danno non patrimoniale subito.
Il tribunale dichiarava, con sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in forza del disposto dell’articolo 35, comma 26, quinques, del d.l. n.223/2006 che aveva ampliato la categoria degli atti attribuiti alla giurisdizione tributaria includendo anche l’iscrizione ipotecaria.
A seguito di appello proposto dagli originali attori la corte di appello adita , in riforma delle impugnata sentenza dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al tribunale Civile. Rilevavano, in particolare, i giudici di appello che l’indagine sulla legittimità della iscrizione ipotecaria integrava
“una mera questione pregiudiziale e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale …”
Equitalia sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui denuncia la violazione dell’articolo 360, numero, c.p.c. in relazione agli articoli 2 e 19 D.lgs 546/92, all’art. 35, comma 26 quinques, d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006 e 96 c.p.c., rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
L’articolo 19, lettera e) bis, del decreto legislativo numero 546/92 include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all’articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015; Cass. Sez. U, 5 marzo 2009, n. 5286).
Nel caso di specie, ha ritenuto la Cassazione, con la sentenza SS.UU. n.20426/2016, non è contestato che i ruoli sottesi all’ipoteca concernono tutti tributi con conseguente giurisdizione del giudice tributario – a cui la materia è stata devoluta ai sensi dell’art. 35, comma sexies, d.l. n. 223/2006, conv con I. n. 248/2006 e 2 e 19 D.lgs 546/92, quale ipotesi di giurisdizione esclusiva – in ordine alla domanda di cancellazione dell’ipoteca per l’asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all’iscrizione ipotecaria.
La decisione sulla condanna alla cancellazione del vincolo, nel caso in cui siano sottesi al gravame crediti tributari, è, invece, preclusa al giudice ordinario.
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ed ha erroneamente ritenuto che l’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria integrasse “una mera questione pregiudiziale”, non tenendo conto della espressa domanda di cancellazione dell’ipoteca formulata dai ricorrenti, cosa che faceva quindi venir meno il principio di pregiudizialità della stessa con la conseguenza di attrarre nella giurisdizione tributaria l’ambito della questione.
Infatti, avendo gli attori richiesto davanti al giudice ordinario la condanna di Equitalia alla cancellazione dell’ipoteca, fondata sulla asserita insussistenza del carico esattoriale, l’accertamento della illegittimità o illiceità della relativa iscrizione, stante l’espressa domanda formulata, non costituisce, all’evidenza, “una mera questione pregiudiziale”, ma il presupposto o l’antecedente logico giuridico al fine di decidere sulla domanda risarcitoria.
Invece, la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso – tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario, (cfr Cass.Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014 Sez. U, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013).