Desta oggi qualche problema interpretativo l’attuazione del principio relativo alla disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti dalle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31 in merito alla sottrazione del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche dal costo che deve essere coperto con la TARI.
Infatti nei piani finanziari inerenti alla gestione del servizio e della relativa tariffa si dovrebbe sottrarre l’importo percepito dal Comune per le istituzioni scolastiche, ma oggi tale importo spesso dai Comuni non viene più comunicato dalla Regione e quindi i comuni hanno difficoltà a poterlo sottrarre
Deve premettersi che per le istituzioni scolastiche statali, la disciplina Tari conferma il criterio forfetario già vigente dal 2008 e via via confermato in ambito Tia e Tares. Infatti, il comma 655 della L.27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) con le modifiche recate dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 richiama l’articolo 33-bis del decreto 31 dicembre 2007, n. 248, per effetto del quale le istituzioni scolastiche statali non sono tenute al pagamento, poiché è il Ministero dell’istruzione a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di accordo raggiunto in Conferenza Stato-città ed autonomie locali; l’importo versato è un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che di fatto sostituisce il tributo. Il contributo sostitutivo statale è determinato, dunque, non in base alla superficie convenzionale dei locali utilizzati dagli istituti scolastici, ma in base al numero degli alunni.
Pur non essendo esplicitamente definito il perimetro di riferimento del contributo statale, il richiamo al Dl n. 248 del 2007 permette di confermare che il contributo sostitutivo — e quindi l’inapplicabilità della Tari — si deve riferire esclusivamente alla scuole statali e non quindi ad altri istituti scolastici appartenenti ad enti pubblici o a soggetti privati. Eguale ragionamento vale per le università che saranno soggette al tributo in relazione alla categoria in cui sono state individuate nel regolamento comunale.
Per quanto riguarda le scuole paritarie vi sono comuni che hanno deliberato l’esenzione per le suddette e per gli asili nido provati ma tale esenzione non hanno attinenza e non sono oneri a carico del MIUR.
La norma specifica altresì che
“il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”.
In tal modo, la quota dei relativi oneri che non trova copertura nell’importo erogato dal Ministero sembra dover restare a carico del bilancio comunale e non traslata sulla tariffa applicata alle altre categorie di contribuenti. Si ricorda, tuttavia, che nei regimi Tarsu e Tia si era invece ritenuto che l’ammontare del costo eccedente rispetto ai proventi del contributo statale dovesse rimanere a carico dei contribuenti (cfr. Corte dei Conti Veneto, parere n. 60 del 17 luglio 2008). Lo stesso Dipartimento delle finanze, sia nelle Linee guida alla redazione del regolamento sia in quelle relative al Piano finanziario, sembra arrivare ad analoga conclusione, in quanto viene data l’indicazione di sottrarre dai costi da finanziare con la Tari l’importo ricevuto, portandolo in deduzione dai costi comuni diversi (Ccd). Così operando, la parte dei costi non coperti dal contributo Miur viene posta a carico degli altri contribuenti. Quindi il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 48 del 2007 dovrebbe essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e andrebbe , pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD. Il Comune quindi nel piano finanziario annuale deve quantomeno stimare una entrata previsionale.
A prescindere dalle comunicazioni che dovrebbe effettuare l’Ente Regione, si ricorda che il MIUR, ogni anno, sul proprio sito istituzionale entro il mese di dicembre pubblica il prospetto degli importi corrisposti ai Comuni per il pagamento della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dovuti dalle istituzioni scolastiche.