Sul regolamento di giurisdizione dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Toscana, Umbria e Lazio, le SS.UU. della Cassazione con l’ordinanza n. 17879/2016 pubblicata il 9/9/2016, richiamando l’art. 29 della Legge n. 1766/1927, ha riaffermato la competenza del Commissario in ordine a tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, nonché quando venga in evidenza una questione che presupponga la necessità di un accertamento preliminare dell’esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio.
Il Supremo Collegio ha ritenuto inoltre degno di adesione l’argomento svolto dal P.G. laddove ha sostenuto che la domanda tendente a far dichiarare la non idoneità dell’istruttoria demaniale amministrativa della Regione ad incidere sulla determinazione della QUALITAS SOLI comporta, in caso di rigetto, una pronuncia affermativa della esistenza dei diritti di uso civico, mentre la domanda concernente la questione della natura del demanio collettivo e quella relativa all’ente legittimato a gestirlo attengono alla determinazione della natura e dell’estensione di tali diritti.
Il punto centrale del regolamento di giurisdizione afferma l’Ordinanza:
”è costituito dal limite esterno della giurisdizione laddove l’accertamento che si va a chiedere al Commissario riguardi non già singoli beni oggetto di contenzioso bensì la sussistenza di diritti collettivi su un intero territorio.
In conclusione, viene quindi dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici a dirimere la controversia originata dall’opposizione alle risultanze dell’istruttoria demaniale amministrativa della Regione.