La legge di stabilità 208/2015, nel sospendere il potere di aumento dei tributi locali, ha escluso il tributo della tassa rifiuti, per ragioni riconducibili alla sua stretta correlazione col il sistema di gestione dei rifiuti, integralmente coperto dal tributo in discorso.
I comuni si trovano a costruire l’impianto tariffario costituito dal PEF, Regolamento e Tariffe del tributo, entro il termine di approvazione del bilancio come prevede l’articolo 52 del d. lgs 446/97, l’articolo 53 della Legge 388/2000 e il comma 169 della Legge 296/2006. Queste disposizioni hanno anche il pregio di fissare l’efficacia delle relative norme e tariffe al 1 gennaio dell’anno di riferimento purchè siano state adottate entro il termine suddetto. Tuttavia, con grande sorpresa, il legislatore ha definito come data ultima di approvazione del bilancio il 30 aprile 2016, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, quando il termine veniva garantito almeno fino a fine luglio.
Dalle pronunce pubblicate negli ultimi mesi, è evidente che diventa sempre più frequente trovare amministrazioni che hanno approvato l’impianto fuori termine con conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti soprattutto se la delibera finisce sotto il giudizio del Tar che può neutralizzare l’intero atto. L’ultima sentenza del Tar Basilicata del 12 Agosto 2016 n. 815, annulla la delibera tariffaria del comune impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ricordiamo che, per effetto dell’articolo 52 del d. lgs 446/97 nonché del comma 15 dell’articolo 13 del dl 201/2011, le delibere devono essere trasmesse al Mef pena il blocco delle risorse.
L’organo ministeriale non è dotato di un potere di approvazione o di controllo, in linea coi principi di pari dignità costituzionale, ma è stato investito di un potere di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo analogamente ai soggetti privati che avessero un interesse a ricorrere, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione finale dell’atto. Un ente che sceglie di mantenere in vita un atto approvato fuori termine deve essere consapevole di basare la propria azione amministrativa su un atto illegittimo sin dall’origine, che potrebbe essere sollevata entro i previsti stretti termini di impugnazione al Tar oppure riemergere dinanzi alle commissioni tributarie.
AI sensi dell’articolo 7 del codice del processo tributario le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente. Il rischio si può incontrare dinanzi a un accertamento o qualsiasi altro atto della riscossione che consenta di discutere nel merito l’atto con decisione comunque circoscritta al caso di specie.
Una spada di Damocle perenne.
Qualora il comune non abbia sottoposto al consiglio comunale le nuove tariffe Tari, si applicano le tariffe dell’ultimo approvazione utile che andrà a coprire la spesa nella misura fissata col relativo piano finanziario. Nuovi piani finanziari che comportino incrementi di costo non troveranno applicazione. E’ quanto si legge nel parere della Corte dei Conti Sicilia n. 49 del 2 febbraio 2016. Nel caso di specie l’Amministrazione non aveva approvato nei termini il nuovo Pef. Conseguentemente trova applicazione quello precedente. In ogni caso non è sostenibile approvare spese aggiuntive. L’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe precedenti, a fronte di un servizio che mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato, salva la necessità di ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri medio tempore sostenuti per il nuovo servizio, che il Consiglio comunale ha, di fatto, non approvato nei termini di legge
Di rilievo anche la pronuncia del TAR CALABRIA 392 dell’ 8 aprile 2016 che in materia di tariffe Tari ha segnalato il carattere perentorio del comma 169 ed ha inoltre precisato che anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al (e non ricomprenda, di conseguenza, il) termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 n. 6400).
Sul comma 169 va segnalato un altro aspetto di rilievo: non serve adottare alcuna delibera confermativa di precedenti atti che trovano applicazione in forza del comma stesso. Tanto più che anche la delibera confermativa approvata oltre i termini sarebbe priva della potestà necessaria che deve avere l’organo decisorio.