Il MEF ha risposto al quesito posto da una Associazione in merito alla applicazione dell’IMU alle piattaforme petrolifere a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, art. 1,commi 21-24, che ha previsto nuovi criteri per l’individuazione della rendita catastale dei fabbricati D-E.
La questione nasce dal contenuto della sentenza di Cassazione n. 3618/2016 ( v. l’articolo pubblicato in questa Rivista – settore GIURISPRUDENZA in data 14 aprile 2016) che ha dichiarato le piattaforme imponibili IMU e di conseguenza indotto alcuni Comuni della costa adriatica e della Sicilia ad emettere avvisi per il pagamento dell’imposta.
E’ stato sostenuto dalla suddetta Associazione che le piattaforme petrolifere essendo complessi unitari finalizzati al ciclo produttivo dell’attività di estrazione degli idrocarburi vadano ricompresi nel concetto dei “macchinari , congegni ed attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo” e, quindi, esclusi dalla stima catastale.
Il MEF ha ritenuto, con la Risoluzione n. 3/DF -prot. 24723 del 1° giugno 2016, di dover focalizzare l’attenzione sul comma 21 dell’art. 1 della citata Legge di stabilità 2016, il quale, ai fini della base imponibile dell’IMU e della TASI, dispone che “ la determinazione della rendita catastale degli immobili dei gruppi D-E è effettuata tenendo conto del valore del suolo, delle costruzioni, nonché degli elementi che ne aumentano la qualità e l’utilità, con esclusione della stima dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”.
Viene inoltre ricordato che, per effetto del rinvio dell’art. 13, c. 3, del D.L.n. 201/2011, ai fini dell’IMU e della TASI, per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.
E’ altresì da considerare – secondo il MEF – che il Governo, in risposta ad una interrogazione sul problema, alla luce della richiamata sentenza della Cassazione, ha precisato che sarà compito degli Uffici approfondire le problematiche per proporre una eventuale soluzione normativa.
Di conseguenza, in attesa di una disposizione di legge che regoli la fattispecie, il Ministero ha fornito le proprie indicazioni nel senso che, per la determinazione della rendita catastale debbano escludersi dalla stima i valori dei macchinari, dei congegni e delle attrezzature funzionali al processo produttivo.
Ha inoltre rilevato che i cespiti in argomento non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto poiché spetta all’Istituto geografico della Marina e non all’Amm.ne del Catasto il rilievo sistematico dei mari italiani.
In conclusione, il MEF sostiene che per applicare i criteri di calcolo del valore contabile occorra uno specifico intervento normativo volto a consentire il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale ed ampliare il presupposto impositivo dell’IMU e della TASI.
La questione, quindi, non appare risolta.