1. La legge costituzionale approvata in via definitiva dal Senato il 20 gennaio e dalla Camera il 12 aprile, verrà sottoposta, dopo l’estate, ad un referendum confermativo, a seguito del quale essa potrà essere promulgata solo se approvata dalla maggioranza dei votanti.
La legge costituzionale è composta da 40 articoli, che modificano 46 degli 80 articoli di cui si compone la seconda parte della Costituzione, un articolo della prima e alcune disposizioni di leggi costituzionali esterne alla Costituzione. Essa ha ad oggetto una pluralità di questioni: il superamento del bicameralismo paritario; la trasformazione del Senato in una Camera chiamata a rappresentare le istituzioni territoriali; il riparto di competenze legislative fra Stato e regioni; una ristrutturazione del procedimento di formazione delle leggi statali basata sul principio della prevalenza della volontà Camera in caso di contrasto col Senato; la semplificazione del c.d. “millefoglie” territoriale (in particolare con la decostituzionalizzazione delle Province); la correzione della decretazione d’urgenza, al fine di contenerne gli abusi; la riarticolazione degli istituti di democrazia diretta; il contenimento dei costi delle istituzioni.
2. Fra le questioni affrontate dalla riforma, una presenta rilievo centrale, e si staglia su tutte le altre: l’esigenza di superare il bicameralismo perfetto e paritario, di cui il nostro ordinamento costituisce un esempio ormai unico al mondo, almeno fra i regimi parlamentari. Si tratta di un difetto grave della vigente Costituzione, nella quale un Senato eletto a suffragio universale e con gli stessi poteri della Camera dei deputati (sia per il procedimento legislativo, sia, ancor più, nei voti di fiducia) è esposto al doppio rischio dell’inutile duplicazione di funzioni (qualora le Camere abbiano composizione analoga) o a quello, assai più grave, della possibile paralisi, che può verificarsi qualora nelle due Camere vi siano maggioranze divergenti…
Tratto da ‘Il Giornale dei Comuni Magazine’, n°6 – 2016
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