Un comune si è visto sottoporre da un contribuente richiesta di cessazione utenza Tari con allegata documentazione relativa a distacco utenze acqua/luce/gas e una dichiarazione di immobile privo di arredamento, in quanto per motivi di lavoro si è stabilito in un’altra regione, ma non intende togliere la residenza in quell’immobile.
L’ente pertanto interroga il servizio Anci Risponde in ordine a due ordini di questione:
– È corretto esentare l’immobile ai fini Tari, essendo lo stesso privo di utenze e arredamento, dato che la normativa non fa riferimento al requisito contemporaneo della non residenza?
– Se la risposta al suddetto quesito è affermativa, ovvero l’immobile è da considerare esente ai fini Tari, viene meno l’esenzione IMU per abitazione principale?
La redazione di Anci Risponde, nel rispondere al quesito, fa riferimento innanzitutto a quanto previsto nello specifico all’art. 4, comma 1, del regolamento per l’applicazione della Tari approvato dal Comune istante – il quale dispone “Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito” pertanto l’immobile non può considerarsi soggetto a Tari.
Tuttavia, va considerato, che in base ad un orientamento di legittimità, applicabile anche in regime di Tari, sarebbe dovuta almeno la quota fissa, in quanto questa è destinata a “coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico” e “la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività”(Cass. 14038/2019).
Si tratta di orientamento consolidato (tra le tante, Cass. 5578/2023, n. 1042/2023, n. 1008/2023, n. 3646/2022). Ma, nonostante la consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la previsione regolamentare impedisca anche l’applicazione della quota fissa.
È, invece, pacifica, la debenza dell’IMU, in quanto l’immobile può qualificarsi come abitazione principale del soggetto passivo solo a condizione che questi vi abbia stabilito residenza anagrafica e dimora abituale. L’assenza dei servizi in rete certifica l’assenza anche della dimora abituale.