Il Comune è tenuto a dare sepoltura gratuita in terra (o cremazione, nel caso di espressione di tale volontà) soltanto alle persone indigenti (o famiglie bisognose). La tumulazione, invece, è una sepoltura in un sepolcro privato per la quale è previsto il rilascio di una “concessione” onerosa. Si ricorda, tuttavia, che il Comune non ha obbligo di legge a realizzare loculi o tombe private (o concedere aree per farle realizzare al richiedente). Ai sensi dell’art. 91 del DPR 285/1990, infatti, tali manufatti o aree dovrebbero essere previsti dal piano regolatore cimiteriale già dal 1975 (cioè dal precedente art. 92 del DPR 803/75).
Di conseguenza, concedere una concessione cimiteriale per tumularvi un indigente, è un atto in evidente contrasto con la condizione, per l’appunto d’indigenza dichiarata e riscontrata. Pertanto, se si tumulasse in loculo (o tomba privata) un indigente a spese del Comune si configurerebbe il danno erariale. Parlano chiaro le disposizioni vigenti, come l’art. 1 comma 7 bis della L. 26/2001, il quale afferma che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, nonché’ del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Tali servizi, invece, sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio d’inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990”.
La gestione della morte della persona indigente dà luogo, comunque, a una casistica complessa. E’ utile approfondire alcuni di questi casi ricordando che ogni Comune disciplina e determina le singole condizioni per l’accesso al servizio di sepoltura degli indigenti e anche il relativo procedimento amministrativo che, si badi bene, dovrà essere disciplinato, a sua volta, dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune.
a) Caso di persona indigente che in vita non aveva acquisito lo “jus sepulcri” in sepoltura privata (loculo, tomba di famiglia, cinerario), non ha lasciato indicazioni circa la cremazione, quindi si ricorre all’inumazione in Campo comune, con le spese d’inumazione a carico del Comune. Al termine del periodo ordinario di sepoltura (in genere 10 anni) il Sindaco, attraverso la disciplina delle esumazioni ordinarie, ricomprenderà anche l’esumazione dei defunti indigenti, stabilendo (nell’ordinanza) che i resti ossei raccolti siano inviati alla deposizione indistinta nell’Ossario comune.
b) Caso di persona indigente che in vita aveva espresso la volontà di essere cremata; il Comune dovrà provvedere alla cremazione richiesta presso l’impianto di cremazione più vicino ovvero presso l’impianto con il quale abbia stipulato un contratto di cremazione, nel quale sarebbe bene concordare anche tale evenienza, con le spese di trasporto del cadavere in cassa idonea (cassa stessa) e cremazione a proprio carico; l’urna cineraria sarà quella standard compresa nella tariffa di cremazione; una volta riconsegnata al Cimitero (anche tale trasporto a carico del Comune), verrà svuotata nel Cinerario comune.
c) Caso di persona indigente che in vita abbia acquisito un posto salma in sepolcro privato (loculo, cinerario, tomba di famiglia):
c1 – Il defunto, in vita venne nominato benemerito; in tale caso la tumulazione potrà essere effettuata in quella tomba solo se, alle spese conseguenti a tale forma di sepoltura (intendendosi anche la spesa per il feretro in quanto questi è diverso da quello impiegabile per l’inumazione o la cremazione), vi provveda il concessionario (o avente titolo) della tomba in cui è stato riservato il posto salma, altrimenti inumazione in campo comune o cremazione a carico del Comune.
c2 – Il defunto ha assunto la condizione di indigente dopo la morte del congiunto per il quale aveva chiesto e ottenuto, in un periodo precedente (ad esempio), una concessione cimiteriale di loculo doppio (per se e per il proprio congiunto appena deceduto), quindi il loculo affianco risulterebbe destinato a tal persona, oggi defunta nello stato di indigenza. La norma citata non prevede la tumulazione e magari anche il Regolamento comunale di polizia mortuaria non ha previsto tale eventualità. L’indigente andrebbe pertanto inumato o cremato, cioè non andrebbe collocato, anche nel caso della cremazione, nel loculo. Infine, un’avvertenza di carattere generale: l’indigente va sepolto nel Comune di decesso, alle cui spese di sepoltura nel complesso provvede il Comune in cui il defunto aveva in vita la residenza.