Il decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 luglio 2022 (approvato nella Conferenza Stato-Città del 6 luglio 2022), recante i Criteri di riparto del Fondo pari a 100 mln di euro per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e il piano di riparto a favore dei Comuni, nell’anno 2022 (art. 1 c. 179, 180 Legge n. 234/21 come modificato dall’art. 5 bis del dl 228/21, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), è stato pubblicato nella sezione «I Decreti» del sito del Ministero dell’Interno e ne è stato dato Avviso nella G.U. del 1 settembre 2022.
Si tratta di risorse destinate ai Comuni che devono garantire, ai sensi dell’art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998, il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie).
Il Fondo in precedenza aveva una dotazione di 100 milioni di euro che venivano assegnati alle Regioni e alle città metropolitane. Con la norma sopra ricordata, il Fondo è stato sdoppiato e ne è stata raddoppiata la consistenza. Con separato provvedimento, infatti, altri 100 milioni sono previsti ed erogati a sostegno delle Regioni, Città metropolitane e Province per garantire tale servizio in favore degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).
Come noto, la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione è prevista dall’articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L’assistente alla comunicazione e all’autonomia è una figura che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità: disabilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera dell’autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale.
L’esigenza di tale assistenza specialistica, di norma predisposta all’interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) della classe frequentata dall’alunno con disabilità viene rappresentata dal Dirigente Scolastico agli Enti Pubblici deputati (comunali, provinciali regionali), a seconda del tipo e grado di scuola. Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Di norma, gli Enti locali assicurano poi tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc…) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto.
Fermo restando che il servizio va comunque obbligatoriamente garantito, il contributo statale può essere destinato al “potenziamento” del servizio nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l’incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio.
Se un Comune non ha mai attivato questo servizio dovrà istituirlo, se c’è richiesta, mentre dovrà accantonare le somme per un’eventuale restituzione, se non c’è richiesta.
Gli Enti che hanno già il servizio attivo, invece, potranno procedere con il potenziamento quantitativo, ove il servizio erogato sia inferiore al fabbisogno, oppure con la qualificazione dello stesso, ove non vi sia ulteriore richiesta. In questa seconda ipotesi, ovvero per i comuni che soddisfano l’intera domanda, le somme in questione possono costituire compartecipazione dello Stato agli oneri da sostenere per questa assistenza.
Il contributo è stato determinato, per ciascun Comune, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’istruzione circa il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 istituti scolastici localizzati nel territorio del Comune beneficiario. Nel caso in cui l’alunno assistito frequenti una scuola in un comune diverso da quello di residenza, l’utilizzo delle somme assegnate dovrà comunque tener conto dell’esigenza di assicurare o potenziare il servizio anche nei confronti dell’alunno frequentante non residente. A tal fine potranno essere definiti accordi, a livello locale, ove ciò sia ritenuto opportuno tra comune di residenza e comune dove il ragazzo è iscritto a scuola.
L’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità procederà nelle prossime settimane all’erogazione materiale delle risorse.
Sull’inclusione scolastica altre informazioni possono essere reperite a questo indirizzo, sul sito web del Ministero dell’istruzione, Alunni con disabilità – Miur.
Fonte: Ministro per le Disabilità