Alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania il Sindaco di un Comune ha chiesto di esprimere un parere sulla possibilità di destinare l’introito dell’IMPOSTA DI SOGGIORNO all’assunzione di personale stagionale da impegnare nei servizi turistici e al rafforzamento della vigilanza urbana a fronte di esigenze connesse al flusso turistico.
L’Organo di controllo, con la delibera n. 114/2018/PAR del 3 ottobre 2018, ha proceduto ad una disamina della normativa di riferimento, in particolare dell’art.4 del decr. legisl. n. 23/2011, istitutivo dell’Imposta di soggiorno, da cui si evince che questa riveste la natura di imposta di scopo, finalizzata non al finanziamento di una qualsiasi spesa pubblica, ma, in quanto basata sulla correlazione PRELIEVO-BENEFICIO, destinata a migliorare il livello di accettazione del sacrificio richiesto, essendo direttamente legata alla specifica attività svolta dall’ente pubblico.
Il legislatore, ad avviso della Corte, ha indicato per grandi linee la destinazione del tributo, disponendo che “le entrate debbono finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali”.
Volendo verificare se fra gli interventi in materia di turismo possa rientrare l’assunzione di personale stagionale destinato alla vigilanza dei flussi turistici, il Collegio ha ritenuto che tale opzione non rientri nella ratio della normativa in quanto il rafforzamento della vigilanza urbana , propria della Polizia Municipale destinata all’esercizio delle funzioni indicate nell’art. 5 della Legge n. 65/1987, influisce in maniera indiretta in materia di turismo: si tratta di funzioni di cui è titolare il Comune, che si compendiano nell’esercizio di servizi di polizia giudiziaria, di vigilanza ed altri servizi di carattere amministrativo, che finalizzati alla salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio, hanno indiretti riflessi in materia di turismo.
Per la Corte esiste, poi, anche un aspetto contabile che riguarda la collocazione della posta nel bilancio degli enti locali: occorre, infatti, che la spesa sia riconducibile allo scopo in via oggettiva, per cui necessita rinvenire nella programmazione economica all’entrata relativa all’imposta di soggiorno un aggregato di spesa correlato che soddisfi in maniera diretta ed immediata la finalità imposta dal legislatore. Incombe all’Ente, in sede di programmazione determinare il prevedibile ammontare del gettito in parola e in contesto individuare i capitoli di spesa ricompresi nel microaggregato afferente la voce TURISMO in modo che il totale dell’importo complessivo corrisponda all’entrata come sopra evidenziata.
In conclusione, nell’ottica delineata, il parere espresso dalla Corte dei Conti è nel senso che l’assunzione di personale di polizia urbana definita nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente si correla a uno specifico ambito funzionale e non può essere finanziata dall’imposta di soggiorno.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it