La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 122 del 2019, ha stabilito che in materia di tasse automobilistiche le Regioni sono obbligate a non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dalle norme statali, ma, in virtù dell’autonomia nella politica fiscale riconosciuta loro, possono introdurre esenzioni anche non previste dalla legislazione statale, se dettate da specifiche esigenze.
La questione è insorta a seguito del giudizio di legittimità promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna nei confronti dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 15/2912 della Regione Emilia Romagna che ha previsto, dal primo gennaio 2013, l’esenzione dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti negli appositi Registri di cui all’articolo 60 del decr. legisl. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
Oggetto della vertenza la richiesta di annullamento di una cartella di pagamento emessa per mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per l’anno 2013, fondata dal ricorrente sul presupposto che il veicolo, essendo stato immatricolato nell’anno 1990, godeva dell’esenzione prevista dall’art. 63, comma 2, della Legge n. 342/2000, nel testo applicabile ratione temporis, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di anzianità ventennale individuati dall’ASI.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma regionale censurata violerebbe i parametri indicati dall’art. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed a sostegno di tale tesi ha richiamato la sentenza n. 288/2012 della Consulta, da cui emerge che la tassa automobilistica riveste la natura di tributo derivato, di modo che la Regione non possa escludere esenzioni, detrazioni e riduzioni già previste dalla legge statale. La Regione ha eccepito la inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza poiché il ricorrente nel giudizio principale non era in possesso di alcuna iscrizione negli idonei registri comprovante l’interesse storico e collezionistico ed il non pertinente richiamo all’art. 117, quarto comma, Cost. in luogo dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.
La Consulta ha rilevato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate concernono il rapporto tra la norma regionale e quella statale, vigenti ratione temporis, al fine di stabilire se la Regione abbia violato la suddetta competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e l’art. 119, secondo comma, Cost. Ha osservato, poi, che occorre in primo luogo precisare che la norma statale rilevante ai fini della verifica di legittimità è solo quella applicabile nel giudizio principale (l’anno di imposta 2013), non assumendo, quindi, specifico rilievo le modificazioni nel tempo succedutesi con riguardo alla fattispecie disciplinata dall’art. 63 della Legge n. 342/2000. Ha inoltre ricordato, richiamando la sentenza n. 209/2018, che per la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento del regime di favore non è prevista alcuna iscrizione nei registri ASI e FMI, in quanto la esenzione da un lato dipende dall’accertamento costitutivo demandato ai suddetti Enti, ma dall’altro tale accertamento non ha effetto “ad rem” poiché limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, con portata generale ed astratta, cioè a categorie complessive di veicoli , nella specie immatricolati da oltre venti anni, con determinate caratteristiche tecniche. Quindi, la portata di una disciplina fiscale statale – che rimette all’ASI la sola individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non può essere fatta dipendere dai requisiti aggiuntivi introdotti da un ente privato di tipo associativo.
La Consulta, procedendo a una disamina puntuale del quadro normativo in esame, ha ritenuto che l’art. 7, comma 2, della Legge Regionale Emilia Romagna n. 15/2012, nel subordinare l’esenzione fiscale dei veicoli di interesse storico e collezionistico (tra l’altro) alla iscrizione in uno dei Registri previsti dall’art. 60 codice della strada, implicitamente richiede la medesima iscrizione anche per la esenzione dei veicoli rientranti nel sottoinsieme costituito dai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all’art. 63, comma 2, della Legge n. 342/2000, iscrizione non prevista dalla legge statale per l’attribuzione dell’indicato beneficio, e viola gli artt. 117, secondo comma, lettera e) Cost. e 119, secondo comma, Cost. per il mancato rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda quella parte della norma regionale che amplia la portata dell’esenzione di cui all’art. 63, c. 2, della Legge n. 342/2000, estendendola al più generale insieme dei veicoli di interesse storico o collezionistico sia pure alla condizione della sussistenza dei requisiti sopra richiamati.
Tale convincimento nasce dalla considerazione che il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi, sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.
In conclusione, l’ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica stabilita nell’art. 7, c.2, della Legge Regionale n. 15/2012, non eccede l’autonomia impositiva regionale, non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell’ordinamento tributario, mentre incorre nella illegittimità nella parte in cui subordina l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico o collezionistico all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del codice della strada, anzichè alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’ASI e della FMI.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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