E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 25614/2024 con la quale si specifica che in tema di COSAP, le occupazioni del suolo pubblico effettuate dallo Stato, dalle regioni e dalle province per le infrastrutture autostradali non sono soggette all’obbligo di pagamento del canone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, che configura un’ipotesi non di esclusione, ma di esenzione, poiché non si è in presenza di una situazione estranea alla norma impositiva, per l’assenza del fenomeno economico dalla stessa colpito, bensì di una norma di diritto singolare, che sottrae all’imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti, ricadrebbero nell’ambito di applicazione della norma impositiva generale, rappresentata dall’art. 38 del d.lgs. citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49
Massime precedenti Vedi: N. 24541 del 2019 Rv. 655480-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione