La determinazione dei requisiti di strumentalità dei fabbricati rurali ai fini della esenzione IMU presenta ancora aspetti di contraddittorietà .
Deve condividersi quanto espresso dall’IFEL con la FAQ del 16 marzo 2016. Secondo tale lettura , qualora sia stata presentata in catasto l’autocertificazione che attesta la sussistenza dei requisiti di legge entro il 30 settembre 2012, al titolare dell’immobile rurale spetta l’esenzione Ici anche per i cinque anni precedenti. Alla stessa agevolazione hanno diritto i possessori di fabbricati strumentali censiti nella categoria D/10, perché l’inquadramento in questa categoria certifica la loro ruralità. È quanto ha stabilito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia , con la sentenza n. 1014 del 22 febbraio 2016. Per i giudici d’appello, l’inserimento dell’annotazione di ruralità negli atti catastali attesta i requisiti «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda», se prodotta entro il 30 settembre 2012. Secondo la commissione regionale «per i fabbricati aventi funzioni produttive connesse alle attività agricole è acclarato il requisito della ruralità se censiti nella categoria D/10». Per gli immobili strumentali non accatastati nella suddetta categoria, invece, la ruralità va riconosciuta in presenza della «specica annotazione ottenibile mediante domanda all’Agenzia del territorio». Il decreto del ministero dell’economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 ha chiarito quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l’annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l’Imu delle esenzioni.
Secondo un’altra tesi, qualora vi siano contrasti sulla categoria catastale, la commissione tributaria regionale di Cagliari, quarta sezione, con la sentenza n. 29 dell’1 febbraio 2016, ha stabilito che per il riconoscimento dell’esenzione Ici per i fabbricati rurali strumentali non conta la categoria catastale. L’immobile va considerato rurale se utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. La regola vale non solo per l’Ici ma anche per l’Imu.
Ritornando al comma 3-bis dell’articolo 9 D.L. 557/1993, infatti, si evidenzia che questa disposizione di legge, come più volte acclarato anche dalla giurisprudenza (tra le altre, C.T.R Firenze, sentenza 2003/2014 e C.T.P. Firenze, sentenza 760/2016), non fa alcun riferimento al classamento catastale, al fine del riconoscimento del carattere rurale delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività, enunciando chiaramente e semplicemente che tutte le costruzioni asservite alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 cod. civ., sono ai fini fiscali da qualificare come “fabbricati rurali strumentali”.A conforto di questa interpretazione viene richiamata nella sentenze richiamata una pronuncia della Cassazione (16979/2015) .
Sull’efficacia da attribuire alla categoria catastale, per fruire dell’esenzione dall’imposta municipale, non è però stata ancora trovata una soluzione condivisa nella giurisprudenza di legittimità e di merito, anche per via dei continui cambiamenti normativi riguardo al trattamento fiscale dei fabbricati rurali.
Successivamente è intervenuto in soccorso dei contribuenti che svolgono attività agricola, ai fini del riconoscimento della ruralità l’art. 7, comma 2/bis, del D. L. n. 70/2011, in base al quale “ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 557/93, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del Territorio Luna domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 ( per gli immobili rurali ad uso abitativo ) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale), nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti necessari…
In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr di Cagliari, la posizione assunta dalla Cassazione dopo la pronuncia a sezioni unite (18565/2009) è stata sempre quella di legare l’esenzione Ici alla categoria catastale. Da ultimo, anche con l’ordinanza 22195/2015 ha riconosciuto l’esenzione Ici solo per i fabbricati inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati a abitazione, o D/10, se strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Deve ritenersi invece assolutamente ininfluente il requisito soggettivo ai finii dell’ottenimento della esenzione come previsto dalla Cassazione, (sentenze n. 24277/2009 e 24300/2009) .
Dall’entrata in vigore del D.M. 26 luglio 2012, le unità immobiliari di qualsiasi tipo (abitative e strumentali) debbono essere censite nelle categorie “ordinarie” e, se rispettose delle condizioni richieste, a seguito della presentazione di una specifica autocertificazione, le stesse sono qualificate “rurali”, con tutte le agevolazioni a tale qualifica riferibili, con la semplice annotazione.
Il legislatore ha, infatti, superato l’attribuzione di una categoria specifica (“A/6” per le unità abitative e “D/10” per le unità strumentali) venendo incontro alla stessa Agenzia delle entrate – Territorio che chiedeva la qualificazione tenendo conto della legislazione catastale, a prescindere dal possesso dei requisiti di “ruralità”.
In conclusione, alla luce di quanto detto,si ritiene di poter affermare che, qualora non risulti in catasto la annotazione per un immobile accatastato in una categoria diversa dal D10 , l’esenzione non potrà essere concessa.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it