L’ENEL DISTRIBUZIONE ha prodotto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva ritenuto compatibile la TOSAP con il pagamento di un contributo aggiuntivo richiesto dal Comune di ARLUNO per oneri di manutenzione del manto stradale.
L’appello denuncia la erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto legittima l’imposizione di una somma non prevista da alcuna disposizione legislativa ed in violazione dell’art. 17, comma 63, della Legge n. 127/1997, che attribuisce al Consiglio Comunale la sola facoltà di determinare agevolazioni ed esenzione tosap per superfici gravate da canoni concessori non ricognitori, e per non avere l’Amm.ne fornito la prova che il lavoro di copertura della strada avesse determinato un pregiudizio del tracciato stradale. Il Comune, inoltre, avrebbe potuto imporre un contributo per eventuali oneri di manutenzione solo se avesse sostituito la tosap con il cosap.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5862 pubblicata in data 11 ottobre 2018, ha ritenuto che possa trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO, previsto nell’articolo 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada n. 285/1992, può essere preteso dal Comune per l’uso o l’occupazione di strade anche quando per la stessa occupazione sia già corrisposta la tosap o la cosap. Ciò in quanto detto CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO costituisce un corrispettivo dovuto come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, stabilito dall’ente proprietario della strada in annualità od in unica soluzione, la cui misura è determinata con riguardo alle soggezioni derivanti alla strada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di concessione ed al vantaggio che l’utente ne ricava. Tale orientamento , ad avviso del Collegio, si basa sulla diversa natura che distingue il CANONE DI CONCESSIONE rispetto alla TOSAP, nel senso che il canone trova la sua giustificazione nella necessità per l’Ente impositore di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo dello spazio concesso a terzi, mentre la tosap è un prelievo di natura tributaria, dovuto al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti. Ne consegue che al canone concessorio non può essere attribuita la natura di prestazione patrimoniale imposta e non trova, quindi, fondamento la violazione della riserva dell’art. 23 della Costituzione. Nel caso di specie, la delibera n. 13/2000 adottata dal Comune si basa correttamente sulle disposizioni dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 488(1999 ed art. 63, comma 3, del decr. legisl. n. 446/1997, che prevede la possibilità di stabilire una MAGGIORAZIONE DI TOSAP E COSAP in presenza di “eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo stradale”.
Circa la presunta mancata dimostrazione dei maggiori oneri, il Collegio ha osservato che nella Relazione allegata alla delibera, come rilevato nella sentenza di primo grado, veniva chiarito che gli oneri aggiuntivi non erano finalizzati alla esecuzione delle opere di copertura degli scavi per il ripristino del manto stradale, ma costituivano un contributo destinato a coprire la maggiore usura che derivava dai continui interventi di scavo e di interramento cui era sottoposto il manto stradale e, di conseguenza, l’onere della prova doveva ritenersi assolto con il ricorso a criteri presuntivi, salvo il diritto della controparte di provare il contrario, cosa che non è avvenuta.
Alla luce delle suesposte motivazioni, l’appello è stato respinto, confermando la sentenza di primo grado.
LINK – CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5862/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it