Nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana che aveva riconosciuto la esenzione dall’Ici ex art- 7, lettera b) del decr. legisl. n.504/1992, per l’immobile nel quale un Istituto religioso svolgeva attività sanitaria in regime di convenzione, il COMUNE DI AREZZO ha sostenuto che tale attività, in quanto diretta alla produzione di beni e servizi, dovrebbe essere inquadrata nell’ambito di quelle che rivestono carattere commerciale. Ad avviso del Comune la sentenza, senza svolgere alcuna verifica, si sarebbe limitata in maniera superficiale a rilevare i caratteri di solidarietà sociale dell’attività svolta dall’istituto senza valutare se, nel suo insieme, questa avesse o meno natura commerciale. Né sarebbe stata data una corretta interpretazione della circolare ministeriale n. 2/DF del 26/1/2009 per la quale deve esistere un carattere di esclusività e non di prevalenza della prestazione svolta in regime di convenzione escludendo che tale orientamento si ponga in contrasto con la successiva pronuncia n. 14530 del 2010.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.10124 – Sez. V Civile – del 2019, ha ritenuto in primo luogo che in tema di Ici deve essere escluso dall’esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso che svolga un’attività a dimensione imprendiitoriale anche se non prevalente, essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, mentre per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se tali attività, ancorchè esercitate da enti religiosi siano svolte per lo scopo istituzionale ai sensi dell’art. 7, comma 1, nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla Legge n. 248/2005. Occorre inoltre tenere presente la decisione adottata dalla Commissione dell’Unione Europea del 19/12/2012 la quale, nel valutare se l’art- 7, comma 1, del decr. legisl. n.504, in tema di esenzione Ici, concretizzasse un aiuto di Stato, ha osservato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni e servizi di mercato, e il fatto che una attività abbia finalità sociale non è sufficiente a escluderne la classificazione di attività economica.
Per quanto riguarda l’attività sanitaria convenzionata, la Suprema Corte ha osservato che le tariffe convenzionali sono dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, e il Servizio Sanitario nazionale che riveste natura pubblica e eventualmente gratuita per quanto riguarda la P.A. e i rapporti con il cittadino utente, quando si avvalga dell’opera di privati l’attività svolta da questi ultimi assume la veste di attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell’adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso.
Nessun valore vincolante, sempre secondo il Supremo Collegio, può essere attribuito al D.M. del MEF n. 200 del 2012, tanto più che l’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 non demandava al decreto ministeriale i compito di definire il concetto di “modalità non commerciali”, ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell’immobile stesso. Alla luce delle suddette motivazioni, il ricorso del Comune è stato accolto, con cassazione della sentenza CTR impugnata.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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