Il Ministero della Giustizia ritenuto di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate, ha adottato il Decreto 15 dicembre 2023 contenente “Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco nonche’ delle cause di incompatibilita’ con l’esercizio dell’attivita’ di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresi’ del termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilita’, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalita’ di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività”».
In particolare si segnala la formulazione del nuovo art. 21 del decreto 9 giugno 2023 che è il seguente:
«Art. 21 (Disciplina transitoria). – 7. Al fine dell’effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all’elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all’art. 11, comma 1. Le domande di iscrizione all’elenco ai sensi dell’art. 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilita’ entro sei mesi dal conseguimento dell’attestazione di cui all’art. 8, comma 5. 2. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla detta di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all’art. 11, comma 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all’elenco.»
Fonte: Gazzetta Ufficiale