Un ente locale, facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 139, comma 2 del Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.) di cui al D.Lgs 174/2016 s.m.i., ovvero che “L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente” ha chiesto agli esperti di Anci Risponde un parere in merito all’individuazione dell’organo competente ad effettuare il controllo ed a predisporre e firmare la Relazione conseguente.
In particolare nel silenzio delle norme regolamentari interne, sempre l’ente, si rimette al vaglio degli esperti con riferimento alle seguenti possibili figure:
– quella del Revisore che però è organo di controllo esterno e non interno. In via ufficiosa si è espressa la sezione controllo della Corte dei Conti di questa Regione, escludendo tale organo;
– quella del Ragioniere Comunale al quale è solitamente attribuita la responsabilità del procedimento di verifica, parifica e deposito del conto, ma che diventerebbe anche controllore dei propri atti. Inoltre il predetto soggetto è preposto al controllo preventivo di regolarità tecnica amministrativa attraverso la resa dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
– quella del Segretario Comunale, solitamente incaricato della responsabilità del controllo interno successivo di regolarità amministrativa o in prima persona o come presidente di un organo collegiale, ma che risulta del tutto estraneo.
Gli esperti di Anci Risponde sul punto hanno reso le seguenti argomentazioni in premessa:
– L’articolo 139, comma 2 del Dlgs 174/2016 (codice della giustizia contabile), stabilisce il principio generale che è ogni singola amministrazione che individua il responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo, trasmette alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, i conti giudiziali ed i relativi atti e documenti.
– Negli enti locali l’articolo 147bis, comma 1 del Tuel stabilisce che “il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”. L’articolo 152 del medesimo Testo Unico, al comma 3 stabilisce che è il regolamento di contabilità che stabilisce le competenze specifiche dei soggetti della amministrazioni.
Stante il suddetto quadro normativo, aggiungono gli esperti, che qualora il regolamento di contabilità non si esprima in modo specifico su quale figura debba svolgere quanto previsto dall’articolo 139, comma 2, del Dlgs 174/2016, queste competenze dovrebbero essere attribuite al responsabile finanziario.
In proposito, la redazione di Anci Risponde segnala inoltre il provvedimento adottato dalla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna in data 10/3/2021 con il quale vengono fornite le indicazioni da seguire per procedere alla resa dei conti da parte degli agenti contabili. A pagina 14 del provvedimento citato si precisa che “occorre che il conto giudiziale sia verificato e sottoscritto (parificato) dal responsabile finanziario con riguardo alla coerenza rispondenza del conto alle scritture contabili dell’ente ..”.