La Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017e le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 29 dicembre 2017.
Consob ha attivato da oggi due nuovi canali dedicati, telefonico e telematico, per la ricezione immediata, anche in forma anonima, delle segnalazioni operate da personale di soggetti vigilati (Sim, Sgr, Sicav, banche e altri soggetti) in riferimento a presunte violazioni o illeciti, il cosiddetto whistleblowing.
Dal 3 gennaio 2018, infatti, a norma dell’art. 4 duodecies del Testo Unico della Finanza –Tuf, la Consob riceve dal personale di imprese di investimento e banche segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del Tuf nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie (cosiddetto whistleblowing).
Le segnalazioni da parte dei whistleblowers, spiega la Commissione, potranno pervenire sia al numero telefonico 068411099, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 11- 12 e 17-18, sia alla casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando i due moduli per le segnalazioni anonime e non anonime. Potranno inoltre essere trasmesse all’Istituto, sempre nel rispetto della riservatezza, anche tramite posta ordinaria, indirizzata a: Consob, Via G. B.Martini 3, 00186, Roma.
“Si ricorda che le informazioni raccolte saranno trattate dalla Consob in conformità ai criteri previsti dal Tuf e nel rispetto della normativa sulla privacy. Inoltre, i nuovi canali, dedicati esclusivamente alle segnalazioni “whistleblowing” non sostituiscono in alcun modo le modalità già esistenti per la trasmissione alla Consob di documenti o atti di competenza” conclude la Commissione.