Tra le novità approvate in ultima battuta dalla nuova legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 troviamo la proroga della deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, che potranno essere quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50%.
La questione riguarda la disciplina fissata dal comma 652 dell’articolo 1 legge 147/2013, la norma che definisce i confini di manovra della potestà tariffaria dell’ente locale che, nel rispetto del principio inquinatore-pagatore, può applicare i criteri del comma 651 che fa rinvio al DPR 158/99 ovvero, in alternativa, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (metodo simile vecchia tarsu). Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1999, n. 158 il legislatore, da qualche anno, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ha concesso la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del dPR n. 158 del 1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, compresa la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Si tratta dei coefficienti per la determinazione, rispettivamente, della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze domestiche. Per questi è possibile appunto aumentare del 50% i valori di soglia mentre è possibile non considerare i coefficienti previsti per la parte fissa delle utenze domestiche.
La facoltà, presente da qualche anno, sembrava esaurirsi con il 31 dicembre 2017 con il conseguente obbligo per i comuni di rientrare nei range oppure di giustificare l’eccezione con elementi concreti connessi alla gestione del servizio. La legge di bilancio per il 2018, nella fase finale di approvazione, prevede un specifico comma che proroga la facoltà di deroga ai limiti anche per il 2018.
La potestà di applicare i coefficienti nel range previsto dal 158/99 rappresenta una importante facoltà, a maggior ragione se estesa al 50% dei limiti massimi e minimi, in quanto la scelta non necessita di particolari motivazioni. La sentenza del Tar Toscana n.800/2007 ha chiarito che, ove sia prevista la facoltà di fissare la misura del tributo locale all’interno di un intervallo predeterminato dalla norma primaria, non è richiesta alcuna motivazione specifica laddove l’intervallo di riferimento sia stato rispettato. Altrimenti opinando, si perverrebbe alla conclusione per cui i comuni dovrebbero motivare l’individuazione dei coefficienti prescelti per ognuna della categorie di utenze non domestiche indicate nell’allegato I al dPR n. 158/99. Più recentemente, il Tar Lombardia, con la sentenza 628/2015, emanata in materia di tassazione degli agriturismi, ha richiamato l’importanza per i comuni di avvalersi dei coefficienti, anche applicando la variazione del 50% al fine di perseguire lo scopo di avvicinare l’entità della tariffa alla effettiva produzione di rifiuti.
Il regalo del legislatore, limitato comunque al 2018, va utilizzato con strategia mirata a consolidare i coefficienti con motivazioni oggettive connesse allo svolgimento del servizio e alla tipologia di rifiuti raccolti, anche mediante un sistema di raffronto rispetto alle altre utenze incluse nella medesima tipologia di attività del decreto.
Testo dell’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017:
- Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it